Sentenza 220/2003 (ECLI:IT:COST:2003:220)
Massima numero 27802
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
04/06/2003; Decisione del
04/06/2003
Deposito del 24/06/2003; Pubblicazione in G. U. 02/07/2003
Titolo
Rilevanza della questione - Insufficiente motivazione - Eccepita inammissibilità - Insussistenza.
Rilevanza della questione - Insufficiente motivazione - Eccepita inammissibilità - Insussistenza.
Testo
Va disattesa l’eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 274, comma 1, lettera l, nonché 63 e 66 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prospettata sul presupposto che il remittente avrebbe erroneamente ed artificiosamente motivato la reiezione di due eccezioni preliminari avanzate nel giudizio principale. In presenza di una specifica ed espressa motivazione svolta nell’ordinanza di rimessione, non spetta alla Corte valutare la correttezza delle relative statuizioni del giudice, trattandosi di questioni strettamente attinenti al giudizio principale.
Va disattesa l’eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 274, comma 1, lettera l, nonché 63 e 66 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prospettata sul presupposto che il remittente avrebbe erroneamente ed artificiosamente motivato la reiezione di due eccezioni preliminari avanzate nel giudizio principale. In presenza di una specifica ed espressa motivazione svolta nell’ordinanza di rimessione, non spetta alla Corte valutare la correttezza delle relative statuizioni del giudice, trattandosi di questioni strettamente attinenti al giudizio principale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte