Sentenza 220/2003 (ECLI:IT:COST:2003:220)
Massima numero 27803
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  04/06/2003;  Decisione del  04/06/2003
Deposito del 24/06/2003; Pubblicazione in G. U. 02/07/2003
Massime associate alla pronuncia:  27801  27802  27804  27805  27806  27807


Titolo
Oggetto e profilo della questione - Ipotizzata incostituzionalità per delega - Censura attinente al merito della norma denunciata - Insussistenza.

Testo
Infondatezza dell’eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 274, comma 1, lettera l, e 275 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prospettata sul presupposto di una insufficiente motivazione, da parte del remittente, in ordine all’influenza che avrebbe sull’esito della causa l’eventuale accoglimento della questione sollevata, la quale riguarderebbe il merito politico della norma denunciata: questa concerne, invece, proprio l’ipotizzata incostituzionalità, per eccesso di delega, di una norma che ha fatto venir meno, per abrogazione, la causa di incompatibilità di cui si discute nel giudizio; né sarebbe logico chiedere che il giudice argomenti circa la predetta influenza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte