Sentenza 220/2003 (ECLI:IT:COST:2003:220)
Massima numero 27805
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  04/06/2003;  Decisione del  04/06/2003
Deposito del 24/06/2003; Pubblicazione in G. U. 02/07/2003
Massime associate alla pronuncia:  27801  27802  27803  27804  27806  27807


Titolo
Elezioni - Elettorato passivo - Cause di incompatibilità con le cariche elettive locali - Incompatibilità fra la carica di sindaco e l’ufficio di primario ospedaliero di divisione nell’unità sanitaria locale - Abrogazione della relativa disposizione di legge - Prospettato eccesso di delega per contrasto con la delega al “coordinamento in testo unico” delle norme vigenti, nonché con i principî di buon andamento e imparzialità, di eguaglianza e ragionevolezza - Non fondatezza della questione.

Testo
La norma di cui all’art. 274, comma 1, lettera l, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – denunciata nella parte in cui, abrogando la legge 23 aprile 1981, n. 154 (salve le sole disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali), ha fatto venir meno la causa di incompatibilità già prevista dall’art. 8, n. 2, della medesima legge n. 154 del 1981 fra la carica di Sindaco (del Comune il cui territorio coincide con quello dell’unità sanitaria locale o di quello con popolazione superiore a 30.000 abitanti che concorre a costituire l’unità sanitaria locale) e la qualità di dipendente dell’unità sanitaria o di professionista con essa convenzionato – è frutto di una scelta del legislatore delegato che non può ritenersi eccedere l’ambito del compito di coordinamento conferito con una legge di delega complessiva (l. 3 agosto 1999, n. 265), ad ampio raggio, espressamente destinata a investire, per la prima volta, anche la materia delle ineleggibilità e delle incompatibilità. Coordinare, non solo formalmente, vuol dire, infatti, anche adeguare la disciplina al nuovo quadro complessivo, derivato – come nella specie – dal sovrapporsi, nel tempo, di norme dettate in vista di situazioni e di assetti diversi, anche eliminando dai testi legislativi norme la cui 'ratio' originaria non trova più rispondenza nell’ordinamento, e che quindi non appaiono più razionalmente riconducibili, quanto meno nella loro portata originaria, all’assetto in vigore. Il profondo mutamento, del resto, dell’assetto istituzionale delle unità sanitarie locali – la cui configurazione giuridica, già prevista dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, venne profondamente mutata dal decreto legislativo n. 502 del 1992, nell’ambito di un disegno poi ulteriormente sviluppato e modificato dai decreti legislativi n. 517 del 1993 e n. 229 del 1999 – non consentiva di ritenere immutata la 'ratio' o il fondamento giustificativo della incompatibilità di cui alla legge n. 154 del 1981. Deve escludersi, d’altra parte, che la funzione del sanitario – con compiti, essenzialmente, di direzione tecnica dei servizi, e non di gestione dell’azienda – lo collochi istituzionalmente in una posizione di interferenza o conflitto potenziale con le funzioni di Sindaco tale da rendere costituzionalmente necessaria la incompatibilità dal punto di vista dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione; né il confronto con le posizioni del direttore generale e dei direttori amministrativo e sanitario della USL – rispetto alle quali non sussiste certo omogeneità – evoca un idoneo 'tertium comparationis', non essendo neppure confrontabile, per portata e 'ratio', il regime delle relative incompatibilità. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 274  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  03/08/1999  n. 265  art. 31