Sentenza 220/2003 (ECLI:IT:COST:2003:220)
Massima numero 27806
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
04/06/2003; Decisione del
04/06/2003
Deposito del 24/06/2003; Pubblicazione in G. U. 02/07/2003
Titolo
Elezioni - Elettorato passivo - Cause di incompatibilità con le cariche elettive locali - Incompatibilità fra la carica di sindaco e l’ufficio di primario ospedaliero di divisione nell’unità sanitaria locale - Abrogazione della relativa disposizione di legge - Prospettato eccesso di delega per contrasto con la delega al “coordinamento in testo unico” delle norme vigenti, nonché con i principî di buon andamento e imparzialità, di eguaglianza e ragionevolezza - Non fondatezza della questione.
Elezioni - Elettorato passivo - Cause di incompatibilità con le cariche elettive locali - Incompatibilità fra la carica di sindaco e l’ufficio di primario ospedaliero di divisione nell’unità sanitaria locale - Abrogazione della relativa disposizione di legge - Prospettato eccesso di delega per contrasto con la delega al “coordinamento in testo unico” delle norme vigenti, nonché con i principî di buon andamento e imparzialità, di eguaglianza e ragionevolezza - Non fondatezza della questione.
Testo
Le norme di cui agli articoli 63 e 66 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – denunciate nella parte in cui, disciplinando, rispettivamente, le incompatibilità con la carica di Sindaco e le incompatibilità con la carica di Sindaco di uffici delle aziende sanitarie ed ospedaliere, non prevedono l’incompatibilità della carica di Sindaco con la funzione di primario di divisione nella locale unità sanitaria – è frutto di una scelta del legislatore delegato che non può ritenersi eccedere l’ambito del compito di coordinamento conferito con una legge di delega complessiva (l. 3 agosto 1999, n. 265), ad ampio raggio, espressamente destinata a investire, per la prima volta, anche la materia delle ineleggibilità e delle incompatibilità. Coordinare, non solo formalmente, vuol dire, infatti, anche adeguare la disciplina al nuovo quadro complessivo, derivato – come nella specie – dal sovrapporsi, nel tempo, di norme dettate in vista di situazioni e di assetti diversi, anche eliminando dai testi legislativi norme la cui 'ratio' originaria non trova più rispondenza nell’ordinamento, e che quindi non appaiono più razionalmente riconducibili, quanto meno nella loro portata originaria, all’assetto in vigore. Il profondo mutamento, del resto, dell’assetto istituzionale delle unità sanitarie locali – la cui configurazione giuridica, già prevista dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, venne profondamente mutata dal decreto legislativo n. 502 del 1992, nell’ambito di un disegno poi ulteriormente sviluppato e modificato dai decreti legislativi n. 517 del 1993 e n. 229 del 1999 – non consentiva di ritenere immutata la 'ratio' o il fondamento giustificativo della incompatibilità di cui alla legge n. 154 del 1981. Deve escludersi, d’altra parte, che la funzione del sanitario – con compiti, essenzialmente, di direzione tecnica dei servizi, e non di gestione dell’azienda – lo collochi istituzionalmente in una posizione di interferenza o conflitto potenziale con le funzioni di Sindaco tale da rendere costituzionalmente necessaria la incompatibilità dal punto di vista dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione; né il confronto con le posizioni del direttore generale e dei direttori amministrativo e sanitario della USL – rispetto alle quali non sussiste certo omogeneità – evoca un idoneo 'tertium comparationis', non essendo neppure confrontabile, per portata e 'ratio', il regime delle relative incompatibilità. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione.
Le norme di cui agli articoli 63 e 66 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – denunciate nella parte in cui, disciplinando, rispettivamente, le incompatibilità con la carica di Sindaco e le incompatibilità con la carica di Sindaco di uffici delle aziende sanitarie ed ospedaliere, non prevedono l’incompatibilità della carica di Sindaco con la funzione di primario di divisione nella locale unità sanitaria – è frutto di una scelta del legislatore delegato che non può ritenersi eccedere l’ambito del compito di coordinamento conferito con una legge di delega complessiva (l. 3 agosto 1999, n. 265), ad ampio raggio, espressamente destinata a investire, per la prima volta, anche la materia delle ineleggibilità e delle incompatibilità. Coordinare, non solo formalmente, vuol dire, infatti, anche adeguare la disciplina al nuovo quadro complessivo, derivato – come nella specie – dal sovrapporsi, nel tempo, di norme dettate in vista di situazioni e di assetti diversi, anche eliminando dai testi legislativi norme la cui 'ratio' originaria non trova più rispondenza nell’ordinamento, e che quindi non appaiono più razionalmente riconducibili, quanto meno nella loro portata originaria, all’assetto in vigore. Il profondo mutamento, del resto, dell’assetto istituzionale delle unità sanitarie locali – la cui configurazione giuridica, già prevista dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, venne profondamente mutata dal decreto legislativo n. 502 del 1992, nell’ambito di un disegno poi ulteriormente sviluppato e modificato dai decreti legislativi n. 517 del 1993 e n. 229 del 1999 – non consentiva di ritenere immutata la 'ratio' o il fondamento giustificativo della incompatibilità di cui alla legge n. 154 del 1981. Deve escludersi, d’altra parte, che la funzione del sanitario – con compiti, essenzialmente, di direzione tecnica dei servizi, e non di gestione dell’azienda – lo collochi istituzionalmente in una posizione di interferenza o conflitto potenziale con le funzioni di Sindaco tale da rendere costituzionalmente necessaria la incompatibilità dal punto di vista dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione; né il confronto con le posizioni del direttore generale e dei direttori amministrativo e sanitario della USL – rispetto alle quali non sussiste certo omogeneità – evoca un idoneo 'tertium comparationis', non essendo neppure confrontabile, per portata e 'ratio', il regime delle relative incompatibilità. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
18/08/2000
n. 267
art. 63
co.
decreto legislativo
18/08/2000
n. 267
art. 66
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte