Sentenza 222/2003 (ECLI:IT:COST:2003:222)
Massima numero 27822
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
04/06/2003; Decisione del
04/06/2003
Deposito del 24/06/2003; Pubblicazione in G. U. 02/07/2003
Massime associate alla pronuncia:
27823
Titolo
Regione marche - Animali esotici - Norme sulla detenzione e sul commercio - Prospettata incidenza sulle materie di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema riservate alla competenza legislativa esclusiva dello stato - Carattere aggiuntivo, e non sostitutivo, rispetto alla normativa dello stato, della legge regionale impugnata - Non fondatezza della questione.
Regione marche - Animali esotici - Norme sulla detenzione e sul commercio - Prospettata incidenza sulle materie di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema riservate alla competenza legislativa esclusiva dello stato - Carattere aggiuntivo, e non sostitutivo, rispetto alla normativa dello stato, della legge regionale impugnata - Non fondatezza della questione.
Testo
La legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 12 – censurata nel suo complesso in quanto inciderebbe su materie di competenza legislativa statale esclusiva, quali quelle della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione) e della profilassi internazionale (art. 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione), contenendo peraltro, per la parte in cui potrebbe essere ricondotta alla competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute e della sicurezza sanitaria, disposizioni non rispettose dei principi fondamentali risultanti dalla legislazione statale – reca una definizione di “animali esotici” collegata non già alla minaccia della loro estinzione, ma piuttosto al carattere “non autoctono” della singola specie; essa persegue, almeno in via primaria, obiettivi di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza veterinaria (riconducibili al paradigma della tutela della salute, di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione), in rapporto a possibili pericoli di diffusione di malattie e di aggressione alle persone. Anche a riconoscere che detta legge interferisca comunque nella materia dell’ambiente e dell’ecosistema, deve escludersi che tale interferenza implichi un 'vulnus' del parametro costituzionale evocato: tanto più ove si consideri il carattere aggiuntivo, e non sostitutivo, delle prescrizioni della legge regionale denunciata, il cui intervento non attenua, ma semmai rafforza le cautele predisposte dalla normativa statale, così da non poterne pregiudicare gli obiettivi. La legge impugnata, del resto, non deroga comunque, in alcun modo, alla disciplina comunitaria e statale in materia di protezione della fauna attraverso il controllo del commercio: essa non solo non si occupa dei profili inerenti all’importazione od esportazione degli animali, ma presuppone, anzi, che essi abbiano fatto ingresso “legittimo” nel territorio nazionale, in rapporto alla disciplina restrittiva in vigore, limitandosi a regolare aspetti legati alla presenza di questi animali all’interno del territorio regionale. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli enunciati parametri.
- Sulla tutela dell’ambiente come “materia” o valore “trasversale”, menzionate le sentenze n. 407 e n. 536/2002, a conferma di giurisprudenza formatasi anteriormente alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.
La legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 12 – censurata nel suo complesso in quanto inciderebbe su materie di competenza legislativa statale esclusiva, quali quelle della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione) e della profilassi internazionale (art. 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione), contenendo peraltro, per la parte in cui potrebbe essere ricondotta alla competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute e della sicurezza sanitaria, disposizioni non rispettose dei principi fondamentali risultanti dalla legislazione statale – reca una definizione di “animali esotici” collegata non già alla minaccia della loro estinzione, ma piuttosto al carattere “non autoctono” della singola specie; essa persegue, almeno in via primaria, obiettivi di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza veterinaria (riconducibili al paradigma della tutela della salute, di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione), in rapporto a possibili pericoli di diffusione di malattie e di aggressione alle persone. Anche a riconoscere che detta legge interferisca comunque nella materia dell’ambiente e dell’ecosistema, deve escludersi che tale interferenza implichi un 'vulnus' del parametro costituzionale evocato: tanto più ove si consideri il carattere aggiuntivo, e non sostitutivo, delle prescrizioni della legge regionale denunciata, il cui intervento non attenua, ma semmai rafforza le cautele predisposte dalla normativa statale, così da non poterne pregiudicare gli obiettivi. La legge impugnata, del resto, non deroga comunque, in alcun modo, alla disciplina comunitaria e statale in materia di protezione della fauna attraverso il controllo del commercio: essa non solo non si occupa dei profili inerenti all’importazione od esportazione degli animali, ma presuppone, anzi, che essi abbiano fatto ingresso “legittimo” nel territorio nazionale, in rapporto alla disciplina restrittiva in vigore, limitandosi a regolare aspetti legati alla presenza di questi animali all’interno del territorio regionale. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli enunciati parametri.
- Sulla tutela dell’ambiente come “materia” o valore “trasversale”, menzionate le sentenze n. 407 e n. 536/2002, a conferma di giurisprudenza formatasi anteriormente alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
24/07/2002
n. 12
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte