Sentenza 222/2003 (ECLI:IT:COST:2003:222)
Massima numero 27823
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
04/06/2003; Decisione del
04/06/2003
Deposito del 24/06/2003; Pubblicazione in G. U. 02/07/2003
Massime associate alla pronuncia:
27822
Titolo
Regione marche - Animali esotici - Norme sulla detenzione e sul commercio - Prospettato contrasto con i principî fondamentali della legislazione statale, per l’adempimento di obblighi internazionali e comunitari in materia di tutela della salute e della sicurezza sanitaria - Mancata individuazione delle disposizioni recanti il supposto 'vulnus' - Inammissibilità della questione.
Regione marche - Animali esotici - Norme sulla detenzione e sul commercio - Prospettato contrasto con i principî fondamentali della legislazione statale, per l’adempimento di obblighi internazionali e comunitari in materia di tutela della salute e della sicurezza sanitaria - Mancata individuazione delle disposizioni recanti il supposto 'vulnus' - Inammissibilità della questione.
Testo
Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 12, sollevata in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione ed ai principi fondamentali posti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Riferendosi genericamente a quest’ultimo decreto legislativo, il ricorrente non ha, infatti, specificato quali siano, in concreto, le disposizioni in rapporto alle quali sarebbe riscontrabile il lamentato 'vulnus', impedendo, con ciò, di identificare l’esatto oggetto della doglianza. Ciò, peraltro, a prescindere dall’impossibilità di qualificare come “principi fondamentali” quelli racchiusi in norme statali che, prive di contenuto prescrittivo, si limitino a sancire l’inclusione o l’esclusione di determinati settori nell’ambito di una materia di competenza regionale concorrente.
Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 12, sollevata in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione ed ai principi fondamentali posti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Riferendosi genericamente a quest’ultimo decreto legislativo, il ricorrente non ha, infatti, specificato quali siano, in concreto, le disposizioni in rapporto alle quali sarebbe riscontrabile il lamentato 'vulnus', impedendo, con ciò, di identificare l’esatto oggetto della doglianza. Ciò, peraltro, a prescindere dall’impossibilità di qualificare come “principi fondamentali” quelli racchiusi in norme statali che, prive di contenuto prescrittivo, si limitino a sancire l’inclusione o l’esclusione di determinati settori nell’ambito di una materia di competenza regionale concorrente.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
24/07/2002
n. 12
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 31/03/1998
n. 112
art.