Ordinanza 223/2003 (ECLI:IT:COST:2003:223)
Massima numero 27808
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  04/06/2003;  Decisione del  04/06/2003
Deposito del 24/06/2003; Pubblicazione in G. U. 02/07/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Elezioni - Elezioni regionali - Elettorato passivo - Cause di incompatibilità con la carica di consigliere regionale - Lite pendente con la regione - Determinazione della decadenza dalla carica soltanto a seguito di condanna definitiva - Prospettata irragionevole differenziazione di disciplina dei consiglieri comunali e provinciali rispetto ai consiglieri regionali - Disomogeneità delle posizioni a confronto - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, numero 4, della legge 23 aprile 1981, n. 154, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la lite pendente determini una causa di incompatibilità per il consigliere regionale e non anche, come originariamente previsto, per i consiglieri provinciali e comunali. Non essendo omogenee le due posizioni poste a confronto, non può, infatti, ritenersi violato il principio di eguaglianza: le funzioni dei consiglieri regionali sono essenzialmente caratterizzate dall’esercizio di poteri legislativi e risultano maggiormente distinte che in passato, rispetto a quelle dei consiglieri degli enti locali, dalla più recente legislazione costituzionale ed ordinaria, che ha inoltre ripartito in modo differenziato la stessa titolarità della disciplina legislativa relativa alle cause di incompatibilità.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/04/1981  n. 154  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 122

Altri parametri e norme interposte