Ordinanza 224/2003 (ECLI:IT:COST:2003:224)
Massima numero 27865
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CHIEPPA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
04/06/2003; Decisione del
04/06/2003
Deposito del 24/06/2003; Pubblicazione in G. U. 02/07/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un membro del parlamento, per reato di diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del tribunale di cosenza, sezione gip - Gup - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un membro del parlamento, per reato di diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del tribunale di cosenza, sezione gip - Gup - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Testo
È ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Cosenza, sezione GIP-GUP, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione dell'Assemblea adottata il 9 novembre 1999 con la quale sono state ritenute coperte dalla garanzia dell'insindacabilità - ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione - le dichiarazioni asseritamente diffamatorie espresse da un deputato nel corso di una trasmissione televisiva, per le quali era in corso un procedimento penale a suo carico. In fase di prima delibazione, si ritiene che sussistano il requisito soggettivo e quello oggettivo del conflitto poiché tanto il Tribunale ricorrente quanto la Camera dei deputati sono legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto, in qualità di organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano, e in quanto viene denunciata dal ricorrente la menomazione della propria sfera di attribuzioni garantita costituzionalmente, in conseguenza della deliberazione parlamentare di insindacabilità, che viene denunciata come illegittima, assunta dalla Camera dei deputati.
È ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Cosenza, sezione GIP-GUP, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione dell'Assemblea adottata il 9 novembre 1999 con la quale sono state ritenute coperte dalla garanzia dell'insindacabilità - ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione - le dichiarazioni asseritamente diffamatorie espresse da un deputato nel corso di una trasmissione televisiva, per le quali era in corso un procedimento penale a suo carico. In fase di prima delibazione, si ritiene che sussistano il requisito soggettivo e quello oggettivo del conflitto poiché tanto il Tribunale ricorrente quanto la Camera dei deputati sono legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto, in qualità di organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano, e in quanto viene denunciata dal ricorrente la menomazione della propria sfera di attribuzioni garantita costituzionalmente, in conseguenza della deliberazione parlamentare di insindacabilità, che viene denunciata come illegittima, assunta dalla Camera dei deputati.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
09/11/1999
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3