Ordinanza 225/2003 (ECLI:IT:COST:2003:225)
Massima numero 27809
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  04/06/2003;  Decisione del  04/06/2003
Deposito del 24/06/2003; Pubblicazione in G. U. 02/07/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Richiesta di applicazione della pena - Dissenso del pubblico ministero - Omessa previsione della possibilità che il giudice valuti la mancanza di giustificazione del dissenso e che pronunci sentenza di accoglimento della richiesta anche all’esito del giudizio abbreviato - Prospettata, irragionevole, discriminazione tra imputati, con violazione del buon andamento e della ragionevole durata del processo - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 448 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice possa ritenere ingiustificato il dissenso del pubblico ministero all’applicazione della pena e pronunciare sentenza a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale anche all’esito del giudizio abbreviato richiesto dall’imputato. In relazione alla ipotizzata irragionevole discriminazione dell’imputato che ha chiesto il giudizio abbreviato rispetto a quello che tale richiesta non ha formulato, non è dato, infatti, ravvisare alcuna violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, in quanto la diversità delle situazioni processuali poste a raffronto è conseguenza di strategie difensive rimesse alla libera scelta dell’imputato. E non risultano violati né, da un lato, il principio del buon andamento dei pubblici uffici – che si riferisce non già all’attività giurisdizionale in senso stretto, bensì all’organizzazione ed al funzionamento dell’amministrazione della giustizia – né, dall’altro, il principio della ragionevole durata del processo: la denunciata disciplina appare, infatti, frutto di scelte normative non prive di valide giustificazioni in ordine alla configurazione e ai rapporti tra riti alternativi, che consente il sindacato del giudice sul dissenso del pubblico ministero soltanto in esito alla celebrazione del dibattimento.

- In riferimento al rito alternativo dell’applicazione della pena, richiamate le ordinanze n. 127/1993 e 488/1994, a conferma di precedente giurisprudenza (sentenza n. 120/1984). In tema, inoltre, dopo le modifiche recate all’art. 448 del codice di procedura penale dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, menzionate le ordinanze n. 100/2003 e n. 426/2001.

- In tema di applicabilità all’attività giurisdizionale del principio del buon andamento dei pubblici uffici, citate, 'ex plurimis', le sentenze n. 115/2001 e n. 381/1999.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 448  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte