Sentenza 226/2003 (ECLI:IT:COST:2003:226)
Massima numero 27867
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
19/06/2003; Decisione del
19/06/2003
Deposito del 04/07/2003; Pubblicazione in G. U. 09/07/2003
Titolo
Ricorso governativo in via principale - Motivazione - Sufficienza - Eccezione contraria della resistente regione - Rigetto.
Ricorso governativo in via principale - Motivazione - Sufficienza - Eccezione contraria della resistente regione - Rigetto.
Testo
Il ricorso in via principale del Governo avverso la legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7 ancorché succinto, permette di determinare l'oggetto della questione sottoposta al giudizio di costituzionalità. Di conseguenza non può essere accolta l'ecezione di inammissibilità per insufficiente motivazione prospettata dalla resistente Regione Puglia.
V. in tal senso, il richiamo all'ordinanza allegata alla sentenza n. 536/2002 e alla sentenza n. 507/2000.
Il ricorso in via principale del Governo avverso la legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7 ancorché succinto, permette di determinare l'oggetto della questione sottoposta al giudizio di costituzionalità. Di conseguenza non può essere accolta l'ecezione di inammissibilità per insufficiente motivazione prospettata dalla resistente Regione Puglia.
V. in tal senso, il richiamo all'ordinanza allegata alla sentenza n. 536/2002 e alla sentenza n. 507/2000.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte