Sentenza 226/2003 (ECLI:IT:COST:2003:226)
Massima numero 27868
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  19/06/2003;  Decisione del  19/06/2003
Deposito del 04/07/2003; Pubblicazione in G. U. 09/07/2003
Massime associate alla pronuncia:  27866  27867  27869


Titolo
Regione puglia - Caccia - Disciplina regionale - Delimitazione del periodo venatorio oltre il termine del 31 gennaio previsto dalla legge statale - Contrasto con il principio di tutela uniforme della fauna selvatica nell’intero territorio nazionale in attuazione di normativa comunitaria - Illegittimità costituzionale.

Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 38, comma 2, della legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7, in quanto protrae il prelievo venatorio oltre il termine previsto dalla legge dello Stato n. 157 del 1992, con ciò contravvenendo all'esigenza di uno 'standard' di tutela uniforme nell'intero territorio nazionale dell'ambiente e dell'ecosistema - per il cui soddisfacimento l'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione richiede l'intervento in via esclusiva della potestà legislativa statale - venendo così ad incidere sulla disciplina delle modalità di caccia che, anche in funzione di adeguamento agli obblighi comunitari, è rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili.

- V. richiamo alla sentenza n. 536/2002, sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e sui limiti agli interventi regionali in materia di caccia, nonché alla sentenza n. 323/1998, per analoga dichiarazione di incostituzionalità.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  21/05/2002  n. 7  art. 38  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/02/1992  n. 157  art. 18