Sentenza 226/2003 (ECLI:IT:COST:2003:226)
Massima numero 27869
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  19/06/2003;  Decisione del  19/06/2003
Deposito del 04/07/2003; Pubblicazione in G. U. 09/07/2003
Massime associate alla pronuncia:  27866  27867  27868


Titolo
Caccia - Disciplina statale - Termine di chiusura del periodo venatorio - Ritenuta non derogabilità da parte delle regioni - Questione incidentale di legittimità costituzionale - Richiesta della regione puglia - Manifesta infondatezza.

Testo
Alla luce di quanto già affermato nella giurisprudenza pregressa in materia di delimitazione temporale del prelievo venatorio, non sussistono i presupposti per sollevare - in accoglimento della richiesta avanzata dalla resistente Regione Puglia - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che, in conformità con la normativa comunitaria, determina i periodi di caccia ponendo il divieto di attività venatoria oltre il termine del 31 gennaio: diversamente da quanto opina la Regione Puglia (richiamando la sentenza n. 536/2002), non ricorrono, infatti, nella specie le condizioni dettate dalla direttiva comunitaria, perché a livello regionale eventuali deroghe agli standards minimi di tutela fissati nella legislazione statale, sono consentite soltanto per la salvaguardia degli interessi generali.

- V. sentenze citate nn. 169/1999 e 168/1999.

Atti oggetto del giudizio

legge  11/02/1992  n. 157  art. 18  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 5

Altri parametri e norme interposte

direttiva CEE  02/04/1979  n. 409  art. 9