Sentenza 226/2003 (ECLI:IT:COST:2003:226)
Massima numero 27869
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
19/06/2003; Decisione del
19/06/2003
Deposito del 04/07/2003; Pubblicazione in G. U. 09/07/2003
Titolo
Caccia - Disciplina statale - Termine di chiusura del periodo venatorio - Ritenuta non derogabilità da parte delle regioni - Questione incidentale di legittimità costituzionale - Richiesta della regione puglia - Manifesta infondatezza.
Caccia - Disciplina statale - Termine di chiusura del periodo venatorio - Ritenuta non derogabilità da parte delle regioni - Questione incidentale di legittimità costituzionale - Richiesta della regione puglia - Manifesta infondatezza.
Testo
Alla luce di quanto già affermato nella giurisprudenza pregressa in materia di delimitazione temporale del prelievo venatorio, non sussistono i presupposti per sollevare - in accoglimento della richiesta avanzata dalla resistente Regione Puglia - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che, in conformità con la normativa comunitaria, determina i periodi di caccia ponendo il divieto di attività venatoria oltre il termine del 31 gennaio: diversamente da quanto opina la Regione Puglia (richiamando la sentenza n. 536/2002), non ricorrono, infatti, nella specie le condizioni dettate dalla direttiva comunitaria, perché a livello regionale eventuali deroghe agli standards minimi di tutela fissati nella legislazione statale, sono consentite soltanto per la salvaguardia degli interessi generali.
- V. sentenze citate nn. 169/1999 e 168/1999.
Alla luce di quanto già affermato nella giurisprudenza pregressa in materia di delimitazione temporale del prelievo venatorio, non sussistono i presupposti per sollevare - in accoglimento della richiesta avanzata dalla resistente Regione Puglia - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che, in conformità con la normativa comunitaria, determina i periodi di caccia ponendo il divieto di attività venatoria oltre il termine del 31 gennaio: diversamente da quanto opina la Regione Puglia (richiamando la sentenza n. 536/2002), non ricorrono, infatti, nella specie le condizioni dettate dalla direttiva comunitaria, perché a livello regionale eventuali deroghe agli standards minimi di tutela fissati nella legislazione statale, sono consentite soltanto per la salvaguardia degli interessi generali.
- V. sentenze citate nn. 169/1999 e 168/1999.
Atti oggetto del giudizio
legge
11/02/1992
n. 157
art. 18
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 5
Altri parametri e norme interposte
direttiva CEE 02/04/1979
n. 409
art. 9