Sentenza 227/2003 (ECLI:IT:COST:2003:227)
Massima numero 27870
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  19/06/2003;  Decisione del  19/06/2003
Deposito del 04/07/2003; Pubblicazione in G. U. 09/07/2003
Massime associate alla pronuncia:  27871  27872  27873  27874


Titolo
Rilevanza della questione - Sussistenza - Eccezione di inammissibilità, per esaurimento della fase cautelare, a seguito dell'intervenuto annullamento dell'ordinanza di provvisoria sospensione - Infondatezza.

Testo
Sussiste la rilevanza della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 29 della legge della Provincia di Trento 9 dicembre 1991, n. 24, sollevata dal Tribunale regionale di giustizia aministrativa del Trentino-Alto Adige, non incidendo sulla rilevanza la conclusione della fase cautelare nel giudizio 'a quo' a seguito dell'intervenuto annullamento, da parte del Consiglio di Stato, dell'ordinanza di provvisoria sospensione concessa dal rimettente in attesa della definizione del giudizio di legittimità costituzionale. Conseguentemente va respinta l'eccezione avanzata dalla Provincia di Trento circa la presunta perdita di rilevanza della medesima questione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte