Sentenza 227/2003 (ECLI:IT:COST:2003:227)
Massima numero 27871
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
19/06/2003; Decisione del
19/06/2003
Deposito del 04/07/2003; Pubblicazione in G. U. 09/07/2003
Titolo
Intervento in giudizio - Associazione 'world wide fund for nature' e federazione italiana della caccia - Soggetti non rivestenti la qualità di parti del giudizio 'a quo' - Inammissibilità dell'intervento.
Intervento in giudizio - Associazione 'world wide fund for nature' e federazione italiana della caccia - Soggetti non rivestenti la qualità di parti del giudizio 'a quo' - Inammissibilità dell'intervento.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale non possono essere ammessi interventi di soggetti che non risultano essere parti nel giudizio 'a quo' al momento dell'emissione dell'ordinanza di rimessione e in difetto di un loro interesse qualificato ad intervenire, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (nella specie, sono stati esclusi gli interventi del 'World Wide Fund for Nature' e della Federazione italiana della caccia).
- V. richiamo alle sentenze n. 413, n. 307 e n. 145/2002; e alle ordinanze n. 338, n. 262 e n. 251/2002.
Nel giudizio di legittimità costituzionale non possono essere ammessi interventi di soggetti che non risultano essere parti nel giudizio 'a quo' al momento dell'emissione dell'ordinanza di rimessione e in difetto di un loro interesse qualificato ad intervenire, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (nella specie, sono stati esclusi gli interventi del 'World Wide Fund for Nature' e della Federazione italiana della caccia).
- V. richiamo alle sentenze n. 413, n. 307 e n. 145/2002; e alle ordinanze n. 338, n. 262 e n. 251/2002.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte