Sentenza 179/2022 (ECLI:IT:COST:2022:179)
Massima numero 45070
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  21/06/2022;  Decisione del  21/06/2022
Deposito del 19/07/2022; Pubblicazione in G. U. 20/07/2022
Massime associate alla pronuncia:  45069  45071  45072  45073


Titolo
Regioni (competenza residuale) - Turismo - Intervento legislativo dello Stato nella materia, volto a disciplinare l'esercizio unitario di determinate funzioni amministrative - Legittimità (nel caso di specie, non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della norma che, con riguardo alla creazione di una banca dati statale delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, prevede l'obbligo per le Regioni di trasmettere al Ministero della cultura i dati inerenti alle strutture ricettive, e attribuisce al Ministro della cultura, anziché mediante intesa con le Regioni, le modalità di acquisizione dei codici identificativi regionali). (Classif. 218009).

Testo

La competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di turismo non esclude la legittimità di un intervento legislativo dello Stato volto a disciplinare l'esercizio unitario di determinate funzioni amministrative nella stessa materia. (Precedenti: S. 80/2012 - mass. 36209; S. 76/2009 - mass. 33246; S. 13/2009; S. 94/2008 - mass. 32259; S. 339/2007- mass. 31686; S. 88/2007 - mass. 31112; S. 214/2006 - mass. 30451).


(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 97, 117, quarto comma, e 118 Cost., e al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., dell'art. 1, comma 597, della legge n. 178 del 2020 che, con riguardo alla creazione di una banca dati statale delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, prevede l'obbligo per le Regioni di trasmettere al Ministero della cultura i dati inerenti alle strutture ricettive, e attribuisce al Ministro della cultura il compito di definire unilateralmente, anziché mediante intesa con le Regioni, le modalità di acquisizione dei codici identificativi regionali. La norma impugnata non interferisce - se non nei limiti strettamente necessari ai fini di un mero coordinamento - con le competenze regionali in materia di turismo, in quanto è rivolta ad assicurare un'adeguata tutela dei consumatori e a contrastare l'evasione fiscale attraverso il coordinamento dei dati a tal fine rilevanti, secondo la logica sottesa alla competenza legislativa esclusiva statale nella materia «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» di cui all'art. 117, secondo comma, lett. r, Cost. Precedenti: S. 161/2019 - mass. 41755; S. 84/2019 - mass. 42240; S. 139/2018 - mass. 41391; S. 261/2017 - mass. 42039; S. 284/2016 - mass. 39340; S. 251/2016 - mass. 39228; S. 23/2014 - mass. 37643; S. 46/2013 - mass. 36976; S. 17/2004 - mass. 28294).



Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2020  n. 178  art. 1  co. 597

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte