Sentenza 227/2003 (ECLI:IT:COST:2003:227)
Massima numero 27872
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  19/06/2003;  Decisione del  19/06/2003
Deposito del 04/07/2003; Pubblicazione in G. U. 09/07/2003
Massime associate alla pronuncia:  27870  27871  27873  27874


Titolo
Provincia di trento - Competenza in materia di caccia - Limite statutario - Rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali - Necessaria intermediazione delle norme statali attuative del diritto comunitario.

Testo
Contrariamente a quanto afferma la Provincia di Trento, le norme di attuazione statutaria (art. 5 del d.lgs. n. 267 del 1992) in materia di protezione della fauna non consentono di ritenere che la legislazione provinciale dovrebbe riferirsi solo e direttamente (senza ulteriori intermediazioni statali) alla normativa internazionale ed europea giacché, alla luce delle norme statutarie (art. 8, n. 15), l'esercizio della competenza provinciale in materia di caccia non può prescindere dal rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, quali sono nella specie le previsioni che danno attuazione al diritto comunitario contenute nella legge dello Stato n. 157 del 1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

Altri parametri e norme interposte

legge  11/02/1992  n. 157  art. 18  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 267  art. 5