Sentenza 227/2003 (ECLI:IT:COST:2003:227)
Massima numero 27873
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  19/06/2003;  Decisione del  19/06/2003
Deposito del 04/07/2003; Pubblicazione in G. U. 09/07/2003
Massime associate alla pronuncia:  27870  27871  27872  27874


Titolo
Provincia di trento - Caccia - Norme provinciali per l’esercizio della caccia - Specie cacciabili e periodo venatorio - Determinazione in misura diversa e piú ampia rispetto a quella prevista nella legge statale - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 29, commi 2 e 4, della legge della Provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1991, n. 24, come sostituito dall'art. 32 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, nella parte in cui prevede specie cacciabili diverse e periodi venatori più ampi di quelli previsti dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le cui disposizioni - a' termini dello statuto - vincolano la legislazione provinciale in quanto appartenenti al novero delle "norme fondamentali delle riforme economico-sociali", volte a garantire standards minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale.

- Sulla tutela uniforme della fauna sull'intero territorio dello Stato, sentenza citata n. 536/2002.

- Sulla natura delle disposizioni statali che individuano le specie cacciabili, sentenze citate n. 168/1999, n. 323/1998, n. 272/1996, n. 35/1995 e n. 577/1990.

- Sulle eccezioni (necessariamente limitate) al divieto generale di caccia, sentenze citate n. 272/1996 e n. 1002/1988.

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  09/12/1991  n. 24  art. 29  co. 2

legge della Provincia autonoma di Trento  09/12/1991  n. 24  art. 29  co. 4

legge provinciale  23/02/1998  n. 3  art. 32  co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

Altri parametri e norme interposte

legge  11/02/1992  n. 157  art. 18    co. 1