Sentenza 227/2003 (ECLI:IT:COST:2003:227)
Massima numero 27873
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
19/06/2003; Decisione del
19/06/2003
Deposito del 04/07/2003; Pubblicazione in G. U. 09/07/2003
Titolo
Provincia di trento - Caccia - Norme provinciali per l’esercizio della caccia - Specie cacciabili e periodo venatorio - Determinazione in misura diversa e piú ampia rispetto a quella prevista nella legge statale - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Provincia di trento - Caccia - Norme provinciali per l’esercizio della caccia - Specie cacciabili e periodo venatorio - Determinazione in misura diversa e piú ampia rispetto a quella prevista nella legge statale - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 29, commi 2 e 4, della legge della Provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1991, n. 24, come sostituito dall'art. 32 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, nella parte in cui prevede specie cacciabili diverse e periodi venatori più ampi di quelli previsti dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le cui disposizioni - a' termini dello statuto - vincolano la legislazione provinciale in quanto appartenenti al novero delle "norme fondamentali delle riforme economico-sociali", volte a garantire standards minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale.
- Sulla tutela uniforme della fauna sull'intero territorio dello Stato, sentenza citata n. 536/2002.
- Sulla natura delle disposizioni statali che individuano le specie cacciabili, sentenze citate n. 168/1999, n. 323/1998, n. 272/1996, n. 35/1995 e n. 577/1990.
- Sulle eccezioni (necessariamente limitate) al divieto generale di caccia, sentenze citate n. 272/1996 e n. 1002/1988.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 29, commi 2 e 4, della legge della Provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1991, n. 24, come sostituito dall'art. 32 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, nella parte in cui prevede specie cacciabili diverse e periodi venatori più ampi di quelli previsti dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le cui disposizioni - a' termini dello statuto - vincolano la legislazione provinciale in quanto appartenenti al novero delle "norme fondamentali delle riforme economico-sociali", volte a garantire standards minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale.
- Sulla tutela uniforme della fauna sull'intero territorio dello Stato, sentenza citata n. 536/2002.
- Sulla natura delle disposizioni statali che individuano le specie cacciabili, sentenze citate n. 168/1999, n. 323/1998, n. 272/1996, n. 35/1995 e n. 577/1990.
- Sulle eccezioni (necessariamente limitate) al divieto generale di caccia, sentenze citate n. 272/1996 e n. 1002/1988.
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
09/12/1991
n. 24
art. 29
co. 2
legge della Provincia autonoma di Trento
09/12/1991
n. 24
art. 29
co. 4
legge provinciale
23/02/1998
n. 3
art. 32
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
Altri parametri e norme interposte
legge 11/02/1992
n. 157
art. 18
co. 1