Sentenza 227/2003 (ECLI:IT:COST:2003:227)
Massima numero 27874
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  19/06/2003;  Decisione del  19/06/2003
Deposito del 04/07/2003; Pubblicazione in G. U. 09/07/2003
Massime associate alla pronuncia:  27870  27871  27872  27873


Titolo
Provincia di trento - Caccia - Norme provinciali per l’esercizio della caccia - Obbligatorietà del parere dell’infs nella fase preliminare all’adozione di provvedimenti sulla caccia - Mancata previsione - Contrasto con norme statali di grande riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 29, commi 7 e 9, della legge della Provincia di Trento 9 dicembre 1991, n. 24, come sostituito dall'art. 32 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, nella parte in cui non prevede l'obbligatorietà del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) preliminare all'adozione di provvedimenti sulla regolazione della caccia, con ciò violando il limite statutario che impone il rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali e, in particolare, ledendo la prescrizione di grande riforma economico-sociale (contenuta nell'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992) volta a garantire, su tutto il territorio nazionale, standards uniformi di tutela della fauna.

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  09/12/1991  n. 24  art. 29  co. 7

legge della Provincia autonoma di Trento  09/12/1991  n. 24  art. 29  co. 9

legge provinciale  23/02/1998  n. 3  art. 32  co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

Altri parametri e norme interposte

legge  11/02/1992  n. 157  art. 18    co. 4