Sentenza 228/2003 (ECLI:IT:COST:2003:228)
Massima numero 27951
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  19/06/2003;  Decisione del  19/06/2003
Deposito del 04/07/2003; Pubblicazione in G. U. 09/07/2003
Massime associate alla pronuncia:  27952  27953  27954  27955


Titolo
Protezione civile - Disposizioni urgenti in materia - Adozione con decreto-legge - Ricorsi delle regioni toscana, emilia-romagna e umbria - Sopravvenuta riforma costituzionale e modifica del parametro invocato - Conversione in legge del decreto impugnato sotto il vigore del sistema riformato e innovazioni intervenute in sede di conversione - Sopravvenuto difetto di interesse al ricorso - Inammissibilità delle questioni.

Testo
E’ inammissibile il ricorso proposto dalla regione contro il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 emesso (ed impugnato) nel contesto del previgente sistema costituzionale di ripartizione tra Stato e Regioni, cui si è sostituita la legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401, promulgata sotto il vigore del sistema riformato.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  07/09/2001  n. 343  art. 1  co. 1

decreto-legge  07/09/2001  n. 343  art. 4  co. 

decreto-legge  07/09/2001  n. 343  art. 5  co. 

decreto-legge  07/09/2001  n. 343  art. 7  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 95

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

legge costituzionale  art. 

Altri parametri e norme interposte