Sentenza 228/2003 (ECLI:IT:COST:2003:228)
Massima numero 27955
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
19/06/2003; Decisione del
19/06/2003
Deposito del 04/07/2003; Pubblicazione in G. U. 09/07/2003
Titolo
Protezione civile - Poteri governativi - Disposizioni urgenti - Soppressione dell’agenzia di protezione civile e assegnazione di compiti al dipartimento della protezione civile - Ricorso della provincia di trento - Lamentata sovrapposizione dei poteri governativi all’attività normativa della provincia - Salvaguardia delle competenze provinciali nel rispetto dello statuto e delle norme di attuazione statutaria - Necessità - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni.
Protezione civile - Poteri governativi - Disposizioni urgenti - Soppressione dell’agenzia di protezione civile e assegnazione di compiti al dipartimento della protezione civile - Ricorso della provincia di trento - Lamentata sovrapposizione dei poteri governativi all’attività normativa della provincia - Salvaguardia delle competenze provinciali nel rispetto dello statuto e delle norme di attuazione statutaria - Necessità - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni.
Testo
La clausola di salvaguardia contenuta nel comma 6 dell’art. 5 del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in difetto di indici contrari, fa salva la sfera di attribuzioni delle Province autonome, fondata sullo statuto speciale e sulle relative norme di attuazione, pertanto non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all’art. 5, commi 1, 2, 3-ter, 4, 4-bis, 4-ter e 5 del decreto legge n. 343 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
La clausola di salvaguardia contenuta nel comma 6 dell’art. 5 del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in difetto di indici contrari, fa salva la sfera di attribuzioni delle Province autonome, fondata sullo statuto speciale e sulle relative norme di attuazione, pertanto non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all’art. 5, commi 1, 2, 3-ter, 4, 4-bis, 4-ter e 5 del decreto legge n. 343 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
07/09/2001
n. 343
art. 5
co. 1
decreto-legge
07/09/2001
n. 343
art. 5
co. 2
decreto-legge
07/09/2001
n. 343
art. 5
co. 3
decreto-legge
07/09/2001
n. 343
art. 5
co. 4
decreto-legge
07/09/2001
n. 343
art. 5
co. 4
decreto-legge
07/09/2001
n. 343
art. 5
co. 4
decreto-legge
07/09/2001
n. 343
art. 5
co. 5
decreto-legge
07/09/2001
n. 343
art. 5
co. 6
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 52
co. 2
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
legge costituzionale
art. 10
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 22/03/1974
n. 381
art. 33
decreto del Presidente della Repubblica 22/03/1974
n. 381
art. 34
decreto del Presidente della Repubblica 22/03/1974
n. 381
art. 35
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 3
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 4