Sentenza 229/2003 (ECLI:IT:COST:2003:229)
Massima numero 27831
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
19/06/2003; Decisione del
19/06/2003
Deposito del 04/07/2003; Pubblicazione in G. U. 09/07/2003
Titolo
Impiego pubblico - Trattamento economico - Retribuibilità di mansioni superiori - Divieto - Asserito contrasto con il diritto alla equa retribuzione - Insufficiente motivazione sulla esistenza e sulla definizione del “diritto vivente” richiamato - Inammissibilità della questione.
Impiego pubblico - Trattamento economico - Retribuibilità di mansioni superiori - Divieto - Asserito contrasto con il diritto alla equa retribuzione - Insufficiente motivazione sulla esistenza e sulla definizione del “diritto vivente” richiamato - Inammissibilità della questione.
Testo
Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sollevata in riferimento all'art. 36 della Costituzione, in quanto, secondo "diritto vivente", precluderebbe l'adeguamento del trattamento economico del dipendente nei casi di adibizione a mansioni superiori. Il rimettente non ha, infatti, adempiuto all'obbligo di esprimere con congrua motivazione la propria opinione sul contenuto della norma che intendeva censurare, né ha optato per l'adozione di un'interpretazione diversa da quella seguita dall'indirizzo giurisprudenziale ritenuto prevalente. Né risulta convincente la stessa motivazione sulla esistenza e la definizione del "diritto vivente", essendosi omesso di considerare non irrilevanti differenze negli orientamenti giurisprudenziali.
- Sull'impossibilità di argomentare, ex art. 33 in questione, sul caso eccezionale di destinazione del pubblico dipendente a mansioni superiori, citate le ordinanze n. 349/2001 e n. 100/2002, sulla scia di un orientamento già espresso in ordinanze n. 289 e n. 347/1996.
Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sollevata in riferimento all'art. 36 della Costituzione, in quanto, secondo "diritto vivente", precluderebbe l'adeguamento del trattamento economico del dipendente nei casi di adibizione a mansioni superiori. Il rimettente non ha, infatti, adempiuto all'obbligo di esprimere con congrua motivazione la propria opinione sul contenuto della norma che intendeva censurare, né ha optato per l'adozione di un'interpretazione diversa da quella seguita dall'indirizzo giurisprudenziale ritenuto prevalente. Né risulta convincente la stessa motivazione sulla esistenza e la definizione del "diritto vivente", essendosi omesso di considerare non irrilevanti differenze negli orientamenti giurisprudenziali.
- Sull'impossibilità di argomentare, ex art. 33 in questione, sul caso eccezionale di destinazione del pubblico dipendente a mansioni superiori, citate le ordinanze n. 349/2001 e n. 100/2002, sulla scia di un orientamento già espresso in ordinanze n. 289 e n. 347/1996.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
10/01/1957
n. 3
art. 33
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte