Sentenza 229/2003 (ECLI:IT:COST:2003:229)
Massima numero 27832
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
19/06/2003; Decisione del
19/06/2003
Deposito del 04/07/2003; Pubblicazione in G. U. 09/07/2003
Titolo
Impiego pubblico - Trattamento economico - Svolgimento di mansioni superiori - Obbligo delle pubbliche amministrazioni di corrispondere al dipendente le differenze retribuitive - Differimento di efficacia - Asserito contrasto con il diritto alla equa retribuzione - Motivazione insufficiente sulle specifiche circostanze di fatto della fattispecie a giudizio - Richiesta alla corte dell’avallo all’interpretazione fatta propria dal rimettente - Inammissibilità della questione.
Impiego pubblico - Trattamento economico - Svolgimento di mansioni superiori - Obbligo delle pubbliche amministrazioni di corrispondere al dipendente le differenze retribuitive - Differimento di efficacia - Asserito contrasto con il diritto alla equa retribuzione - Motivazione insufficiente sulle specifiche circostanze di fatto della fattispecie a giudizio - Richiesta alla corte dell’avallo all’interpretazione fatta propria dal rimettente - Inammissibilità della questione.
Testo
Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale a) dell'art. unico del decreto legislativo 19 luglio 1993, n. 247; b) dell'art. 25 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546; c) dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 28 agosto 1995, n.361, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 1995, n. 437; d) dell'art. 1 del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, in legge 11 luglio 1996, n. 365; e) dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1997, n. 30; f) dell'art. 39, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in riferimento all'art. 36 della Costituzione, in quanto, differendo l'entrata in vigore della norma di cui all'art. 57, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, avrebbero ritardato l'introduzione dell'obbligo di corrispondere ai dipendenti pubblici le differenze retributive in caso di svolgimento di funzioni superiori, conservando efficacia all'art. 33 del d.P.R. n. 3 del 1957, che invece sanciva, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il relativo divieto. Tacendo, infatti, completamente sulle specifiche circostanze di fatto in cui le mansioni superiori sarebbero state svolte e, dunque, sulla ricorrenza in concreto dei requisiti indicati nel predetto art. 57 e affermando che, in realtà, tale disposizione avrebbe introdotto nell'ordinamento il generale obbligo di retribuire le mansioni superiori in modo differenziato, il rimettente si fonda su un'interpretazione di detta disposizione che trascura il dato letterale: anziché censurare la norma sotto il profilo della limitazione alle due previste ipotesi, egli dà, così, per scontata, attraverso una assiomatica affermazione, la propria lettura della norma, della quale chiede alla Corte di dare conferma.
- Sull'estraneità alla logica del giudizio incidentale della finalità di chiedere alla Corte, da parte del giudice 'a quo', conferma della propria lettura di una norma, menzionata l'ordinanza n. 215/2001.
Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale a) dell'art. unico del decreto legislativo 19 luglio 1993, n. 247; b) dell'art. 25 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546; c) dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 28 agosto 1995, n.361, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 1995, n. 437; d) dell'art. 1 del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, in legge 11 luglio 1996, n. 365; e) dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1997, n. 30; f) dell'art. 39, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in riferimento all'art. 36 della Costituzione, in quanto, differendo l'entrata in vigore della norma di cui all'art. 57, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, avrebbero ritardato l'introduzione dell'obbligo di corrispondere ai dipendenti pubblici le differenze retributive in caso di svolgimento di funzioni superiori, conservando efficacia all'art. 33 del d.P.R. n. 3 del 1957, che invece sanciva, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il relativo divieto. Tacendo, infatti, completamente sulle specifiche circostanze di fatto in cui le mansioni superiori sarebbero state svolte e, dunque, sulla ricorrenza in concreto dei requisiti indicati nel predetto art. 57 e affermando che, in realtà, tale disposizione avrebbe introdotto nell'ordinamento il generale obbligo di retribuire le mansioni superiori in modo differenziato, il rimettente si fonda su un'interpretazione di detta disposizione che trascura il dato letterale: anziché censurare la norma sotto il profilo della limitazione alle due previste ipotesi, egli dà, così, per scontata, attraverso una assiomatica affermazione, la propria lettura della norma, della quale chiede alla Corte di dare conferma.
- Sull'estraneità alla logica del giudizio incidentale della finalità di chiedere alla Corte, da parte del giudice 'a quo', conferma della propria lettura di una norma, menzionata l'ordinanza n. 215/2001.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
10/01/1957
n. 3
art. 33
co.
decreto legislativo
19/07/1993
n. 247
art.
co.
decreto legislativo
23/12/1993
n. 546
art. 25
co.
decreto-legge
28/08/1995
n. 361
art. 1
co. 5
legge
27/10/1995
n. 437
art.
co.
decreto legislativo
10/05/1996
n. 254
art. 1
co.
legge
11/07/1996
n. 365
art.
co.
decreto-legge
31/12/1996
n. 669
art. 12
co. 3
legge
28/02/1997
n. 30
art.
co.
legge
21/12/1997
n. 449
art. 39
co. 17
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte