Sentenza 179/2022 (ECLI:IT:COST:2022:179)
Massima numero 45071
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  21/06/2022;  Decisione del  21/06/2022
Deposito del 19/07/2022; Pubblicazione in G. U. 20/07/2022
Massime associate alla pronuncia:  45069  45070  45072  45073


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Finanziamento statale con vincolo di destinazione che incide su materie di competenza regionale residuale (nel caso di specie: trasporto pubblico locale) - Determinazione dei criteri e delle modalità del riparto delle risorse - Necessario coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in applicazione del principio di leale collaborazione (nel caso di specie, illegittimità costituzionale in parte qua della norma che omette di prevedere l'intesa con le Regioni nella ripartizione delle somme stanziate per il fondo a favore delle imprese che svolgono servizi di trasporto di passeggeri mediante autobus, non soggetti a obblighi di servizio pubblico). (Classif. 036010).

Testo

Le norme che disciplinano i criteri e le modalità ai fini del riparto o riduzione di fondi o trasferimenti destinati ad enti territoriali devono prevedere "a monte" lo strumento dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, non solo nel caso di intreccio di materie, ma anche nel caso in cui si ricada in un ambito di potestà legislativa regionale residuale (come quello del trasporto pubblico locale) e occorra assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti connessi. (Precedenti: S. 211/2016 - mass. 39065; S. 273/2013 - mass. 37454; S. 182/2013 - mass. 37210; S. 117/2013 - mass. 37112; S. 27/2010 - mass. 34299; S. 168/2008; S. 222/2005 - mass. 29439).


La materia del trasporto pubblico locale appartiene alla competenza legislativa residuale regionale, sia pur con i limiti derivanti dall'eventuale rilievo di competenze esclusive dello Stato. (Precedenti: S. 163/2021 - mass. 44050; S. 129/2021; S. 38/2021; S. 16/2021 - mass. 43575; S. 163/2020; S. 56/2020 - mass. 42164; S. 74/2019 - mass. 42119; S. 137/2018 - mass. 41372; S. 78/2018 - mass. 40496; S. 211/2016 - mass. 39065; S. 273/2013 - mass. 37452; S. 222/2005 - mass. 29439).


(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 120 Cost., l'art. 1, comma 649, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevede che - limitatamente alle risorse destinate alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale - il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - oggi, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili -, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1 dell'art. 85 del d.l. n. 104 del 2020, come conv., sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La norma impugnata dalla Regione Campania - omettendo di prevedere il coinvolgimento delle Regioni nella ripartizione delle somme stanziate per il fondo a favore delle imprese che svolgono servizi di trasporto di passeggeri mediante autobus, non soggetti a obblighi di servizio pubblico - vìola il principio di leale collaborazione, in quanto afferisce alla materia di competenza legislativa regionale residuale del trasporto pubblico locale).



Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2020  n. 178  art. 1  co. 649

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte