Sentenza 229/2003 (ECLI:IT:COST:2003:229)
Massima numero 27833
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
19/06/2003; Decisione del
19/06/2003
Deposito del 04/07/2003; Pubblicazione in G. U. 09/07/2003
Titolo
Impiego pubblico - Trattamento economico - Svolgimento di mansioni superiori - Divieto di differenze retribuitive sino all’introduzione di norme contrattuali - Asserito contrasto con il diritto alla equa retribuzione - Non pertinenza della motivazione addotta dal rimettente - Inammissibilità della questione.
Impiego pubblico - Trattamento economico - Svolgimento di mansioni superiori - Divieto di differenze retribuitive sino all’introduzione di norme contrattuali - Asserito contrasto con il diritto alla equa retribuzione - Non pertinenza della motivazione addotta dal rimettente - Inammissibilità della questione.
Testo
Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo introdotto dall'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata in riferimento all'art. 36 della Costituzione, nella parte in cui esclude che il lavoratore abbia titolo all'attribuzione del trattamento differenziale sino all'introduzione di norme contrattuali attuative. La motivazione che sorregge la prospettazione della questione è, infatti, non pertinente, essendo incongruo affermare che per quest'ultima valgono le stesse ragioni addotte per denunciare la legittimità costituzionale delle disposizioni che hanno differito l'entrata in vigore dell'art. 57 del decreto legislativo n. 29 del 1993.
Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo introdotto dall'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata in riferimento all'art. 36 della Costituzione, nella parte in cui esclude che il lavoratore abbia titolo all'attribuzione del trattamento differenziale sino all'introduzione di norme contrattuali attuative. La motivazione che sorregge la prospettazione della questione è, infatti, non pertinente, essendo incongruo affermare che per quest'ultima valgono le stesse ragioni addotte per denunciare la legittimità costituzionale delle disposizioni che hanno differito l'entrata in vigore dell'art. 57 del decreto legislativo n. 29 del 1993.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/02/1993
n. 29
art. 56
co.
decreto legislativo
31/03/1998
n. 80
art. 25
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte