Ordinanza 231/2003 (ECLI:IT:COST:2003:231)
Massima numero 27834
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
19/06/2003; Decisione del
19/06/2003
Deposito del 04/07/2003; Pubblicazione in G. U. 09/07/2003
Massime associate alla pronuncia:
27835
Titolo
Processo penale - Reati di competenza del giudice di pace - Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria - Nullità in caso di mancato avviso all’imputato della possibilità di presentare, prima dell’apertura del dibattimento, domanda di oblazione - Mancata previsione - Prospettata disparità di trattamento rispetto al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, con lesione del principio di buon andamento e del diritto di difesa - Assoluta carenza di motivazione degli atti di rimessione - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Processo penale - Reati di competenza del giudice di pace - Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria - Nullità in caso di mancato avviso all’imputato della possibilità di presentare, prima dell’apertura del dibattimento, domanda di oblazione - Mancata previsione - Prospettata disparità di trattamento rispetto al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, con lesione del principio di buon andamento e del diritto di difesa - Assoluta carenza di motivazione degli atti di rimessione - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria debba contenere a pena di nullità l'avviso che, qualora ne sussistano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare domanda di oblazione. Le ordinanze di rimessione difettano, infatti, della descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi 'a quibus' e sono del tutto carenti di motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria debba contenere a pena di nullità l'avviso che, qualora ne sussistano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare domanda di oblazione. Le ordinanze di rimessione difettano, infatti, della descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi 'a quibus' e sono del tutto carenti di motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
28/08/2000
n. 274
art. 20
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte