Ordinanza 231/2003 (ECLI:IT:COST:2003:231)
Massima numero 27834
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  19/06/2003;  Decisione del  19/06/2003
Deposito del 04/07/2003; Pubblicazione in G. U. 09/07/2003
Massime associate alla pronuncia:  27835


Titolo
Processo penale - Reati di competenza del giudice di pace - Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria - Nullità in caso di mancato avviso all’imputato della possibilità di presentare, prima dell’apertura del dibattimento, domanda di oblazione - Mancata previsione - Prospettata disparità di trattamento rispetto al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, con lesione del principio di buon andamento e del diritto di difesa - Assoluta carenza di motivazione degli atti di rimessione - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria debba contenere a pena di nullità l'avviso che, qualora ne sussistano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare domanda di oblazione. Le ordinanze di rimessione difettano, infatti, della descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi 'a quibus' e sono del tutto carenti di motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 20  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte