Ordinanza 231/2003 (ECLI:IT:COST:2003:231)
Massima numero 27835
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
19/06/2003; Decisione del
19/06/2003
Deposito del 04/07/2003; Pubblicazione in G. U. 09/07/2003
Massime associate alla pronuncia:
27834
Titolo
Processo penale - Reati di competenza del giudice di pace - Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria - Nullità in caso di mancato avviso all’imputato della possibilità di presentare, prima dell’apertura del dibattimento, domanda di oblazione - Mancata previsione - Prospettata disparità di trattamento rispetto al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, con lesione del principio di buon andamento e del diritto di difesa - Manifesta infondatezza delle questioni.
Processo penale - Reati di competenza del giudice di pace - Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria - Nullità in caso di mancato avviso all’imputato della possibilità di presentare, prima dell’apertura del dibattimento, domanda di oblazione - Mancata previsione - Prospettata disparità di trattamento rispetto al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, con lesione del principio di buon andamento e del diritto di difesa - Manifesta infondatezza delle questioni.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria debba contenere a pena di nullità l'avviso che, qualora ne sussistano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare domanda di oblazione. L'omissione dell'avviso circa la facoltà di presentare domanda di oblazione non comporta, infatti, la perdita irrimediabile di tale facoltà, che può essere esercitata dall'imputato nel corso dell'udienza di comparizione prima dell'apertura del dibattimento, alla stregua di quanto espressamente disposto dall'art. 29, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 274 del 2000. L'udienza di comparizione, nella quale l'imputato è obbligatoriamente assistito da un difensore, di fiducia o d'ufficio – risultando così pienamente garantite la difesa tecnica e l'informazione circa le varie forme di definizione del procedimento, anche alternative al giudizio di merito – risulta del resto – stante la struttura generale del procedimento avanti al giudice di pace e il ruolo a questo assegnato – sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative, tra cui, evidentemente, l'estinzione del reato per oblazione. A sostegno della illegittimità costituzionale della disciplina denunciata non possono, pertanto, trarsi argomenti dalla sentenza n. 497 del 1995, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2, del codice di procedura penale nel testo precedente la legge 16 dicembre 1999, n. 479, nella parte in cui non prevedeva la nullità del decreto di citazione a giudizio per mancanza ovvero per insufficiente indicazione dell'avviso all'imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena ovvero di presentare domanda di oblazione. Né il principio di buon andamento si riferisce all'attività giurisdizionale in senso stretto.
- In tema di omissione dell'avviso, nel decreto di citazione a giudizio, circa la facoltà di chiedere soluzioni alternative, menzionate, dopo la ricordata sentenza n. 497/1995, la sentenza n. 101/1997; n. 114/1997; l'ordinanza n. 484/2002, nella quale si sottolinea che la sentenza n. 497/1995 era stata pronunciata in un contesto normativo in cui la 'vocatio in ius' era caratterizzata da una struttura bifasica, superata dalla profonde modifiche introdotte dalla legge n. 479/1999.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria debba contenere a pena di nullità l'avviso che, qualora ne sussistano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare domanda di oblazione. L'omissione dell'avviso circa la facoltà di presentare domanda di oblazione non comporta, infatti, la perdita irrimediabile di tale facoltà, che può essere esercitata dall'imputato nel corso dell'udienza di comparizione prima dell'apertura del dibattimento, alla stregua di quanto espressamente disposto dall'art. 29, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 274 del 2000. L'udienza di comparizione, nella quale l'imputato è obbligatoriamente assistito da un difensore, di fiducia o d'ufficio – risultando così pienamente garantite la difesa tecnica e l'informazione circa le varie forme di definizione del procedimento, anche alternative al giudizio di merito – risulta del resto – stante la struttura generale del procedimento avanti al giudice di pace e il ruolo a questo assegnato – sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative, tra cui, evidentemente, l'estinzione del reato per oblazione. A sostegno della illegittimità costituzionale della disciplina denunciata non possono, pertanto, trarsi argomenti dalla sentenza n. 497 del 1995, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2, del codice di procedura penale nel testo precedente la legge 16 dicembre 1999, n. 479, nella parte in cui non prevedeva la nullità del decreto di citazione a giudizio per mancanza ovvero per insufficiente indicazione dell'avviso all'imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena ovvero di presentare domanda di oblazione. Né il principio di buon andamento si riferisce all'attività giurisdizionale in senso stretto.
- In tema di omissione dell'avviso, nel decreto di citazione a giudizio, circa la facoltà di chiedere soluzioni alternative, menzionate, dopo la ricordata sentenza n. 497/1995, la sentenza n. 101/1997; n. 114/1997; l'ordinanza n. 484/2002, nella quale si sottolinea che la sentenza n. 497/1995 era stata pronunciata in un contesto normativo in cui la 'vocatio in ius' era caratterizzata da una struttura bifasica, superata dalla profonde modifiche introdotte dalla legge n. 479/1999.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
28/08/2000
n. 274
art. 20
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte