Sentenza 233/2003 (ECLI:IT:COST:2003:233)
Massima numero 27841
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
30/06/2003; Decisione del
30/06/2003
Deposito del 11/07/2003; Pubblicazione in G. U. 16/07/2003
Titolo
Responsabilità civile - Risarcimento di danni non patrimoniali - Ritenuta esclusione nel caso in cui la responsabilità dell’autore del fatto illecito venga affermata in base ad una presunzione di legge - Limitazione di un mezzo di prova tipico del processo civile - Conseguente irragionevole contrasto con il principio di parità delle giurisdizioni, civile e penale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Responsabilità civile - Risarcimento di danni non patrimoniali - Ritenuta esclusione nel caso in cui la responsabilità dell’autore del fatto illecito venga affermata in base ad una presunzione di legge - Limitazione di un mezzo di prova tipico del processo civile - Conseguente irragionevole contrasto con il principio di parità delle giurisdizioni, civile e penale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Testo
L’art. 2059 del codice civile deve essere interpretato nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito ad una astratta fattispecie di reato – stante il principio di parità delle giurisdizioni, definitivamente consacrato nell’art. 75 del codice di procedura penale – è risarcibile anche nell’ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell’autore del fatto risulti da una presunzione di legge. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione sulla base di un’opposta interpretazione.
L’art. 2059 del codice civile deve essere interpretato nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito ad una astratta fattispecie di reato – stante il principio di parità delle giurisdizioni, definitivamente consacrato nell’art. 75 del codice di procedura penale – è risarcibile anche nell’ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell’autore del fatto risulti da una presunzione di legge. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione sulla base di un’opposta interpretazione.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 2059
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte