Sentenza 233/2003 (ECLI:IT:COST:2003:233)
Massima numero 27842
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
30/06/2003; Decisione del
30/06/2003
Deposito del 11/07/2003; Pubblicazione in G. U. 16/07/2003
Titolo
Responsabilità civile - Risarcimento di danni non patrimoniali - Limitazione ai soli casi stabiliti dalla legge - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.
Responsabilità civile - Risarcimento di danni non patrimoniali - Limitazione ai soli casi stabiliti dalla legge - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.
Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2059 del codice civile, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, in quanto prevederebbe una irragionevole limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale ai soli casi preveduti dalla legge. Il superamento del dubbio di legittimità costituzionale conseguente ad una lettura della norma contraria a quella prospettata dal rimettente rende, infatti, concretamente possibile, nel giudizio principale, la tutela risarcitoria dei danneggiati e, perciò, priva di rilevanza la relativa questione.
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2059 del codice civile, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, in quanto prevederebbe una irragionevole limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale ai soli casi preveduti dalla legge. Il superamento del dubbio di legittimità costituzionale conseguente ad una lettura della norma contraria a quella prospettata dal rimettente rende, infatti, concretamente possibile, nel giudizio principale, la tutela risarcitoria dei danneggiati e, perciò, priva di rilevanza la relativa questione.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 2059
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte