Ordinanza 234/2003 (ECLI:IT:COST:2003:234)
Massima numero 27843
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
30/06/2003; Decisione del
30/06/2003
Deposito del 11/07/2003; Pubblicazione in G. U. 16/07/2003
Titolo
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni amministrative - Fermo del veicolo - Prospettata maggiore afflittività della sanzione rispetto ad altre ovvero equiparazione al trattamento previsto per violazioni piú gravi - Manifesta infondatezza della questione.
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni amministrative - Fermo del veicolo - Prospettata maggiore afflittività della sanzione rispetto ad altre ovvero equiparazione al trattamento previsto per violazioni piú gravi - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata in riferimento all’articolo 3 della Costituzione nella parte in cui prevede il fermo del veicolo come ulteriore sanzione accessoria nei confronti di chi guida con patente scaduta. Uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionatorie che il legislatore reputi più opportune in relazione alle condotte da esso discrezionalmente determinate come punibili è, infatti, possibile soltanto nel caso in cui queste confliggano manifestamente con il canone della ragionevolezza, configurandosi come l’espressione di un uso distorto della discrezionalità.
- In termini, citate le ordinanze n. 144/2001 e n. 58/1999.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata in riferimento all’articolo 3 della Costituzione nella parte in cui prevede il fermo del veicolo come ulteriore sanzione accessoria nei confronti di chi guida con patente scaduta. Uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionatorie che il legislatore reputi più opportune in relazione alle condotte da esso discrezionalmente determinate come punibili è, infatti, possibile soltanto nel caso in cui queste confliggano manifestamente con il canone della ragionevolezza, configurandosi come l’espressione di un uso distorto della discrezionalità.
- In termini, citate le ordinanze n. 144/2001 e n. 58/1999.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 126
co. 7
decreto legislativo
30/12/1999
n. 507
art. 19
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte