Ordinanza 234/2003 (ECLI:IT:COST:2003:234)
Massima numero 27843
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  30/06/2003;  Decisione del  30/06/2003
Deposito del 11/07/2003; Pubblicazione in G. U. 16/07/2003
Massime associate alla pronuncia:  27844  27845


Titolo
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni amministrative - Fermo del veicolo - Prospettata maggiore afflittività della sanzione rispetto ad altre ovvero equiparazione al trattamento previsto per violazioni piú gravi - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata in riferimento all’articolo 3 della Costituzione nella parte in cui prevede il fermo del veicolo come ulteriore sanzione accessoria nei confronti di chi guida con patente scaduta. Uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionatorie che il legislatore reputi più opportune in relazione alle condotte da esso discrezionalmente determinate come punibili è, infatti, possibile soltanto nel caso in cui queste confliggano manifestamente con il canone della ragionevolezza, configurandosi come l’espressione di un uso distorto della discrezionalità.

- In termini, citate le ordinanze n. 144/2001 e n. 58/1999.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 126  co. 7

decreto legislativo  30/12/1999  n. 507  art. 19  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte