Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Successiva rinuncia, accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione in parte qua del processo avente ad oggetto la norma che attribuisce al Ministro della cultura, anziché mediante intesa con le Regioni, la definizione delle modalità attuative e dei criteri di ripartizione delle somme stanziate per tre fondi per la promozione del turismo in alcuni particolari ambiti). (Classif. 111012).
Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita in giudizio determina l'estinzione del processo. (Precedenti: O. 142/2022 - mass. 44824; O. 133/2022 - mass. 44812; O. 130/2022 - mass. 44826; S. 123/2022 - mass. 44987; S. 114/2022 - mass. 44896).
(Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119 Cost. e al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. - dell'art. 1, commi 90, 92, 93 e 115, della legge n. 178 del 2020, che attribuisce al Ministro della cultura, anziché mediante intesa con le Regioni, la definizione delle modalità attuative e dei criteri di ripartizione delle somme stanziate per il fondo per l'ingresso gratuito dei cittadini italiani residenti all'estero nella rete dei musei, per il fondo per le aree e i parchi archeologici di pertinenza pubblica e per il sostegno del settore dei festival, dei cori e bande musicali e della musica jazz, nonché per il fondo per la tutela e la valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico e speleologico. La Regione Campania ha rinunciato al ricorso e il Governo ha accettato la rinuncia).