Ordinanza 234/2003 (ECLI:IT:COST:2003:234)
Massima numero 27845
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  30/06/2003;  Decisione del  30/06/2003
Deposito del 11/07/2003; Pubblicazione in G. U. 16/07/2003
Massime associate alla pronuncia:  27843  27844


Titolo
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Fermo amministrativo del veicolo - Questione motivata 'per relationem' - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata in riferimento all’articolo 3 della Costituzione. Il remittente non ha, infatti, in alcun modo motivato in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza della questione proposta, limitandosi a richiamare una propria precedente ordinanza di rimessione e pertanto motivando solo 'per relationem', senza con ciò consentire che la questione potesse avere ingresso nel giudizio incidentale di legittimità.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 126  co. 7

decreto legislativo  30/12/1999  n. 507  art. 19  co. 3

decreto legislativo  30/12/1999  n. 507  art. 214  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 14

Altri parametri e norme interposte