Ordinanza 235/2003 (ECLI:IT:COST:2003:235)
Massima numero 27837
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  30/06/2003;  Decisione del  30/06/2003
Deposito del 11/07/2003; Pubblicazione in G. U. 16/07/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Previdenza e assistenza - Dottori commercialisti - Facoltà di ricongiunzione di periodi assicurativi - Mancanza dei requisiti per conseguire il diritto a pensione - Esclusione del rimborso dei contributi versati - Lamentata lesione del principio di razionalità e di eguaglianza - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 45, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone che nei confronti dei soggetti che si siano avvalsi della facoltà di ricongiunzione dei contributi previdenziali non si applica l'articolo 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, il quale consente a coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione – ed eventualmente agli eredi che non abbiano diritto alla pensione indiretta – di richiedere la restituzione dei contributi versati. L'ordinanza di rimessione non fornisce, infatti, alcuna motivazione sull'accertamento del mancato conseguimento, nella specie, dei requisiti del diritto a pensione e quindi sull'esistenza del diritto alla restituzione dei contributi, impedendo alla Corte di svolgere la necessaria verifica circa l'incidenza della richiesta pronuncia sulla situazione fatta valere in giudizio.

Atti oggetto del giudizio

legge  05/03/1990  n. 45  art. 8  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte