Ordinanza 236/2003 (ECLI:IT:COST:2003:236)
Massima numero 27838
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
30/06/2003; Decisione del
30/06/2003
Deposito del 11/07/2003; Pubblicazione in G. U. 16/07/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria - Divieto di riproponibilità prima della dichiarazione di apertura del dibattimento - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria - Divieto di riproponibilità prima della dichiarazione di apertura del dibattimento - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 458, comma 2, 438, 441 e 442 del codice di procedura penale nonché del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che l'imputato possa riproporre prima della dichiarazione di apertura del dibattimento la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria respinta dal giudice per le indagini preliminari e che il giudice, previo esame degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, se ritiene fondata la richiesta, possa procedere a giudizio abbreviato. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo – con la sentenza n. 169 del 2003 – l'art. 458, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato.
Restituzione degli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 458, comma 2, 438, 441 e 442 del codice di procedura penale nonché del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che l'imputato possa riproporre prima della dichiarazione di apertura del dibattimento la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria respinta dal giudice per le indagini preliminari e che il giudice, previo esame degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, se ritiene fondata la richiesta, possa procedere a giudizio abbreviato. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo – con la sentenza n. 169 del 2003 – l'art. 458, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 458
co. 2
codice di procedura penale
n.
art. 438
co.
codice di procedura penale
n.
art. 441
co.
codice di procedura penale
n.
art. 442
co.
codice di procedura penale 1988 (disp. att.)
n.
art. 135
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte