Ordinanza 238/2003 (ECLI:IT:COST:2003:238)
Massima numero 27949
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
30/06/2003; Decisione del
30/06/2003
Deposito del 11/07/2003; Pubblicazione in G. U. 16/07/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso del giudice per le indagini preliminari del tribunale di milano - Riproposizione di conflitto, già sollevato dalla stessa autorità - Inammissibilità.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso del giudice per le indagini preliminari del tribunale di milano - Riproposizione di conflitto, già sollevato dalla stessa autorità - Inammissibilità.
Testo
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione di quest'ultimo escludente la sindacabilità di dichiarazioni rese alla stampa da un senatore fatte oggetto di un procedimento penale a suo carico. Il conflitto proposto risulta, infatti, identico ad altro già sollevato dallo stesso giudice in relazione al medesimo procedimento penale; conflitto divenuto, tuttavia, improcedibile per non aver il ricorrente adempiuto, nel termine prescritto, alla notifica dell'atto introduttivo e della relativa ordinanza di ammissibilità.
- Per l'esigenza costituzionale alla definizione dei conflitti tra poteri «in termini certi non rimessi alle parti confliggenti», richiamo alla sentenza n. 116 del 2003.
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione di quest'ultimo escludente la sindacabilità di dichiarazioni rese alla stampa da un senatore fatte oggetto di un procedimento penale a suo carico. Il conflitto proposto risulta, infatti, identico ad altro già sollevato dallo stesso giudice in relazione al medesimo procedimento penale; conflitto divenuto, tuttavia, improcedibile per non aver il ricorrente adempiuto, nel termine prescritto, alla notifica dell'atto introduttivo e della relativa ordinanza di ammissibilità.
- Per l'esigenza costituzionale alla definizione dei conflitti tra poteri «in termini certi non rimessi alle parti confliggenti», richiamo alla sentenza n. 116 del 2003.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione del Senato della Repubblica
27/01/2000
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte