Sentenza 239/2003 (ECLI:IT:COST:2003:239)
Massima numero 27846
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
30/06/2003; Decisione del
30/06/2003
Deposito del 15/07/2003; Pubblicazione in G. U. 23/07/2003
Massime associate alla pronuncia:
27847
Titolo
Oggetto del giudizio - Sopravvenuto regolamento di «delegificazione» - Norme anteriori - Operatività - Ammissibilità della questione.
Oggetto del giudizio - Sopravvenuto regolamento di «delegificazione» - Norme anteriori - Operatività - Ammissibilità della questione.
Testo
Va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 120, comma 2 e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativamente alle previsioni degli articoli 5 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, proposta sull'assunto del carattere regolamentare delle norme impugnate. I giudici rimettenti hanno, infatti, ritenuto che la sostituzione delle disposizioni di rango legislativo non si sia perfezionata per ragioni concernenti i limiti della materia disciplinata, risultando perciò inoperante la clausola abrogatrice delle norme anteriori, prevista quale effetto di "delegificazione" conseguente all'entrata in vigore del citato regolamento, e restando esse tuttora in vigore.
- In tema di spettanza ai giudici rimettenti del potere di valutare i rapporti tra le norme con forza di legge e le disposizioni che le riproducono o le modificano in atti di natura regolamentare adottati fuori della materia che la legge prevede come suscettibile di "delegificazione", citata l'ordinanza n. 230/1999.
- Tra i precedenti in termini, citate la sentenza n. 251/2001; le ordinanze n. 440/2001 e n. 587/2000.
Va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 120, comma 2 e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativamente alle previsioni degli articoli 5 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, proposta sull'assunto del carattere regolamentare delle norme impugnate. I giudici rimettenti hanno, infatti, ritenuto che la sostituzione delle disposizioni di rango legislativo non si sia perfezionata per ragioni concernenti i limiti della materia disciplinata, risultando perciò inoperante la clausola abrogatrice delle norme anteriori, prevista quale effetto di "delegificazione" conseguente all'entrata in vigore del citato regolamento, e restando esse tuttora in vigore.
- In tema di spettanza ai giudici rimettenti del potere di valutare i rapporti tra le norme con forza di legge e le disposizioni che le riproducono o le modificano in atti di natura regolamentare adottati fuori della materia che la legge prevede come suscettibile di "delegificazione", citata l'ordinanza n. 230/1999.
- Tra i precedenti in termini, citate la sentenza n. 251/2001; le ordinanze n. 440/2001 e n. 587/2000.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 120
co. 2
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 130
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
19/04/1994
n. 575
art. 5
co.
decreto del Presidente della Repubblica
19/04/1994
n. 575
art. 11
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 24/12/1993
n. 537
art. 2