Sentenza 239/2003 (ECLI:IT:COST:2003:239)
Massima numero 27847
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  30/06/2003;  Decisione del  30/06/2003
Deposito del 15/07/2003; Pubblicazione in G. U. 23/07/2003
Massime associate alla pronuncia:  27846


Titolo
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni - Innovazione sostanziale introdotta dal decreto delegato, non sorretta da alcuna direttiva del legislatore delegante - Violazione della legge di delegazione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di altro profilo.

Testo
Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 120, comma 2, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui prevedono la revoca della patente di guida nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura. Indipendentemente, infatti, dalle ragioni che hanno determinato la scelta del legislatore delegato, detta previsione costituisce – nell'ambito di una delega destinata, in generale, alla "revisione" ed al "riordino" della disciplina del codice della strada previgente e prefigurata, in particolare, in materia di revoca della patente, in termini di mero "riesame" della disciplina anteriore – una innovazione sostanziale dello specifico quadro normativo preesistente, che avrebbe dovuto essere necessariamente sorretta da una direttiva del legislatore delegante idonea a circoscrivere le scelte discrezionali del Governo; così non essendo, la nuova previsione è posta in violazione della legge di delegazione e dunque dell'articolo 76 della Costituzione. Resta assorbita la censura sollevata in riferimento all'art. 4 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 120  co. 2

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 130  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 4

Altri parametri e norme interposte

legge  13/06/1991  n. 190  art.