Sentenza 240/2003 (ECLI:IT:COST:2003:240)
Massima numero 27856
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  30/06/2003;  Decisione del  30/06/2003
Deposito del 15/07/2003; Pubblicazione in G. U. 23/07/2003
Massime associate alla pronuncia:  27857  27858


Titolo
Rilevanza della questione - Eccepito difetto - Insussistenza - Ammissibilità della questione.

Testo
Vanno respinte le eccezioni di inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale degli articoli 6 e 8 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevate in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione. I fallimenti di cui ai giudizi 'a quibus' devono, infatti, ritenersi dichiarati d'ufficio, dal momento che i procedimenti autonomamente promossi dai creditori non risultano formalmente riuniti a quelli promossi d'ufficio, nonostante il riferimento alle istanze dei creditori cui nelle sentenze dichiarative si fa irritualmente cenno. D'altra parte, l'illegittimità della dichiarazione officiosa risulta dedotta dalle società fallite con l'opposizione alla sentenza dichiarativa e non deve affatto intendersi preclusa in sede di appello in quanto, come eccepito, avrebbe dovuto essere fatta valere con l'opposizione ex art. 18 della legge fallimentare.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte