Sentenza 240/2003 (ECLI:IT:COST:2003:240)
Massima numero 27857
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  30/06/2003;  Decisione del  30/06/2003
Deposito del 15/07/2003; Pubblicazione in G. U. 23/07/2003
Massime associate alla pronuncia:  27856  27858


Titolo
Fallimento - Dichiarazione di fallimento - Iniziativa d’ufficio del tribunale - Prospettato contrasto con il principio di imparzialità del giudice - Non fondatezza della questione.

Testo
La norma di cui all'art. 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 – censurata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui prevede che il fallimento possa essere dichiarato d'ufficio dal tribunale – non confligge con la denunciata norma della Costituzione, rientrando nella discrezionalità del legislatore riconoscere al giudice il previsto potere di iniziativa officiosa per la dichiarazione di fallimento ovvero disporre che il giudice riferisca in ogni caso dell'insolvenza, perché si attivi, al pubblico ministero. L'iniziativa officiosa, infatti, prevista in ragione di peculiari esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, non lede, di per sé, il principio di imparzialità-terzietà del giudice, quando il procedimento è strutturato in modo che, ad onta dell'officiosità dell'iniziativa, il giudice conservi – come nella specie – il fondamentale requisito di soggetto 'super partes' ed equidistante rispetto agli interessi coinvolti. Così come, dunque, si sottrae alla censura di illegittimità costituzionale ogni ipotesi in cui la dichiarazione di fallimento intervenga a conclusione di un procedimento comunque avviato da soggetto diverso dal giudice decidente, così anche non può dubitarsi che il tribunale, procedendo d'ufficio, agisca non come attore, ma nella sua veste giurisdizionale e che solo all'esito della successiva attività istruttoria, da espletarsi nel pieno rispetto delle garanzie difensive e del principio del contraddittorio, possa pervenirsi all'accertamento dei presupposti del fallimento. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale.

- Sull'orientamento secondo cui eccezioni alla "regola 'ne procedat iudex ex officio' non importano lesione del principio della imparzialità del giudice", citate le sentenze n. 17/1965; n. 123/1970; n. 148/1996.

- Sulla legittimità costituzionale e sul ripristino di iniziative officiose, citate, rispettivamente, la sentenza n. 133/1993; e le sentenze n. 41/1985 e n. 46/1995.

- Relativamente al ripetuto riferimento al principio di imparzialità-terzietà come connaturale alla funzione giurisdizionale, menzionate le sentenze n. 93/1965; n. 41/1985; n. 148/1996; n. 351/1997; n. 363/1998.

- Sul novellato art. 111 della Costituzione come non introduttivo di alcuna sostanziale innovazione o accentuazione del principio di imparzialità-terzietà del giudice, menzionate le ordinanze n. 75 e n. 168/2002.

- Sull'applicabilità del principio di imparzialità-terzietà a qualunque tipo di procedimento, con le peculiarità proprie di ciascuno, citata la sentenza n. 387/1999.

- Sul giudice che non necessariamente agisca e appaia come l'attore del procedimento sul quale giudica, mantenendo la propria veste giurisdizionale e quindi 'super partes', citata la sentenza n. 148/1996.

- Sulle prevalenti finalità pubblicistiche della procedura fallimentare, ricordate le sentenze n. 141 e n. 142/1970; n. 110/1972; n. 148/1996.

- In tema di periodica trasmissione dell'elenco dei protesti, di cui all'art. 13 della legge fallimentare, come acquisizione di un elemento istruttorio, citata l'ordinanza n. 411/2002.

Atti oggetto del giudizio

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 6  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte