Sentenza 240/2003 (ECLI:IT:COST:2003:240)
Massima numero 27858
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  30/06/2003;  Decisione del  30/06/2003
Deposito del 15/07/2003; Pubblicazione in G. U. 23/07/2003
Massime associate alla pronuncia:  27856  27857


Titolo
Fallimento - Dichiarazione di fallimento - Insolvenza dell’imprenditore emersa nel corso di un giudizio civile - Obbligo del giudice di riferirne al tribunale competente per la dichiarazione di fallimento - Deroga al principio della domanda - Prospettato contrasto con il principio di imparzialità del giudice - Non fondatezza della questione.

Testo
La norma di cui all'art. 8 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 – censurata, in riferimento al principio costituzionale dell'imparzialità-terzietà del giudice, in quanto prevede che il giudice debba riferire dell'insolvenza di un imprenditore emersa nel corso di un giudizio civile al tribunale competente per la dichiarazione di fallimento anziché al pubblico ministero presso detto tribunale – si sottrae alla censura d'incostituzionalità. Non è, infatti, revocabile in dubbio che in questa ipotesi si è in presenza di una 'notitia decoctionis' non soltanto formalizzata ma acquisita 'ab externo', sicché è escluso in radice che il tribunale, chiamato ad accertare con pienezza di poteri l'esistenza dei presupposti (soggettivo e oggettivo) che altro giudice, investito come tale di un procedimento giurisdizionale, si è limitato a sommariamente delibare, possa assumere, anche solo apparentemente la veste di attore. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 8  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte