Giudizio costituzionale in via principale - Ricorso - Motivi di impugnativa - Limitazione ai soli parametri costituzionali indicati nella delibera autorizzativa dell'impugnazione - Difetto di corrispondenza tra deliberazione e ricorso - Inammissibilità della questione. (Classif. 113002).
Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale è necessaria una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell'atto d'impugnazione. L'omissione di qualsiasi accenno ad un parametro costituzionale nella delibera di autorizzazione all'impugnazione dell'organo politico comporta l'esclusione della volontà del ricorrente di promuovere la questione al riguardo, con conseguente inammissibilità della questione che, sul medesimo parametro, sia stata proposta dalla difesa nel ricorso. (Precedenti: S. 166/2021- mass. 44125; S. 129/2021 - mass. 43980; S. 128/2018 - mass. 41387; S. 154/2017 - mass. 41791; S. 239/2016 - mass. 39127; S. 110/2016 - mass. 38868; S. 46/2015 - mass. 38289; S. 198/2012 - mass. 36534).
(Nel caso di specie è dichiarata inammissibile - per mancata indicazione del parametro nella delibera di autorizzazione ad impugnare della Giunta regionale, nonché per assenza di qualsiasi motivazione - la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Campania in riferimento all'art. 119 Cost., dell'art. 1, comma 597, della legge n. 178 del 2020 che, con riguardo alla creazione di una banca dati statale delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, prevede l'obbligo per le Regioni di trasmettere al Ministero della cultura i dati inerenti alle strutture ricettive, e attribuisce al Ministro della cultura, anziché mediante intesa con le Regioni, le modalità di acquisizione dei codici identificativi regionali).