Sentenza 241/2003 (ECLI:IT:COST:2003:241)
Massima numero 27958
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
30/06/2003; Decisione del
30/06/2003
Deposito del 15/07/2003; Pubblicazione in G. U. 23/07/2003
Massime associate alla pronuncia:
27957
Titolo
Istituti di credito - Istituto per il credito sportivo - Rinnovazione del consiglio di amministrazione - Lamentata carenza di effettiva rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali - Ricorso per conflitto di attribuzione della regione toscana - Assunta lesione delle attribuzioni regionali nonché del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Spettanza allo stato della competenza esercitata.
Istituti di credito - Istituto per il credito sportivo - Rinnovazione del consiglio di amministrazione - Lamentata carenza di effettiva rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali - Ricorso per conflitto di attribuzione della regione toscana - Assunta lesione delle attribuzioni regionali nonché del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Spettanza allo stato della competenza esercitata.
Testo
Spetta allo Stato e per esso al Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvedere alla rinnovazione della composizione del consiglio di amministrazione dell’Istituto per il credito sportivo, poiché, la disposizione di cui all’art. 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su cui si fondava la previsione della necessaria partecipazione di rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali al consiglio di amministrazione dell’Istituto per il credito sportivo deve ritenersi superata per effetto della legge 16 giugno 1998, n. 191, promulgata e pubblicata dopo l’emanazione e l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 112 del 1998. In virtù delle norme sopravvenute, pertanto, non rientrano nelle attribuzioni delle Regioni i compiti e le funzioni inerenti la materia delle “banche”, ove, certamente, deve essere ricompreso l’Istituto per il credito sportivo.
Spetta allo Stato e per esso al Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvedere alla rinnovazione della composizione del consiglio di amministrazione dell’Istituto per il credito sportivo, poiché, la disposizione di cui all’art. 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su cui si fondava la previsione della necessaria partecipazione di rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali al consiglio di amministrazione dell’Istituto per il credito sportivo deve ritenersi superata per effetto della legge 16 giugno 1998, n. 191, promulgata e pubblicata dopo l’emanazione e l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 112 del 1998. In virtù delle norme sopravvenute, pertanto, non rientrano nelle attribuzioni delle Regioni i compiti e le funzioni inerenti la materia delle “banche”, ove, certamente, deve essere ricompreso l’Istituto per il credito sportivo.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Ministro beni culturali e ambientali
27/11/1999
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 56
decreto legislativo 31/03/1998
n. 112
art. 3
co. 7
decreto legislativo 31/03/1998
n. 112
art. 157
legge 16/06/1998
n. 191
art.