Sentenza 242/2003 (ECLI:IT:COST:2003:242)
Massima numero 27959
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
30/06/2003; Decisione del
30/06/2003
Deposito del 15/07/2003; Pubblicazione in G. U. 23/07/2003
Massime associate alla pronuncia:
27960
Titolo
Termini normativi della questione - Ricorso governativo - Apodittica indicazione del parametro di giudizio - Insufficiente motivazione - Inammissibilità della questione.
Termini normativi della questione - Ricorso governativo - Apodittica indicazione del parametro di giudizio - Insufficiente motivazione - Inammissibilità della questione.
Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 48 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16 per carenza dei requisiti argomentativi minimi necessari cui l’atto introduttivo del giudizio sulle leggi promosso in via d’azione – analogamente all’atto introduttivo del giudizio incidentale – deve soddisfare.
- V. sentenze citate nn. 384/1999; 85/1990 e 261/1995.
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 48 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16 per carenza dei requisiti argomentativi minimi necessari cui l’atto introduttivo del giudizio sulle leggi promosso in via d’azione – analogamente all’atto introduttivo del giudizio incidentale – deve soddisfare.
- V. sentenze citate nn. 384/1999; 85/1990 e 261/1995.
Atti oggetto del giudizio
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
03/07/2002
n. 16
art. 48
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 1
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 5
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 6
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 15/01/1987
n. 469
art. 3