Sentenza 242/2003 (ECLI:IT:COST:2003:242)
Massima numero 27960
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  30/06/2003;  Decisione del  30/06/2003
Deposito del 15/07/2003; Pubblicazione in G. U. 23/07/2003
Massime associate alla pronuncia:  27959


Titolo
Regione friuli-venezia giulia - Difesa del suolo e del demanio idrico - Normativa per il riassetto organizzativo e funzionale - Possibilità di «intese» della regione con l’austria e la slovenia - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Prospettato superamento dei limiti costituzionali a tali intese - Non fondatezza della questione.

Testo
L’art. 48 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16, limitandosi soltanto a prevedere l’attribuzione al Presidente della Regione del potere di stipulare intese con la Slovenia e con l’Austria, finalizzate al coordinamento delle attività in materia di difesa del suolo nei bacini idrografici transfrontalieri, al di là dell’inesatto ‘nomen iuris’ adottato (“intese” in luogo di “accordi”, come indicato dall’art. 117, nono comma, della Costituzione per gli atti regionali stipulati con altri Stati), non incide in alcun modo sui limiti costituzionali evocati; né, peraltro, la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3” dispone alcunché in ordine alle competenze interne agli ordinamenti delle singole regioni per la stipula di tali accordi.

Atti oggetto del giudizio

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  03/07/2002  n. 16  art. 48  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 9

Altri parametri e norme interposte