Ordinanza 243/2003 (ECLI:IT:COST:2003:243)
Massima numero 27849
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
30/06/2003; Decisione del
30/06/2003
Deposito del 15/07/2003; Pubblicazione in G. U. 23/07/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Regressione del procedimento - Termini massimi di fase - Limite al computo dei periodi di custodia cautelare sofferti in una fase o grado diversi - Asserito contrasto con il principio della garanzia della libertà personale - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo penale - Regressione del procedimento - Termini massimi di fase - Limite al computo dei periodi di custodia cautelare sofferti in una fase o grado diversi - Asserito contrasto con il principio della garanzia della libertà personale - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 303, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui impedisce di computare ai fini dei termini massimi di fase determinati dall’art. 304, comma 6, del codice di procedura penale, i periodi di detenzione sofferti in una fase o in un grado diverso da quelli in cui il procedimento è regredito. Più che motivare, infatti, la non manifesta infondatezza della questione che prospettano, le ordinanze di rimessione si propongono di dimostrare la coerenza con i parametri evocati dell’opposta soluzione, in una motivazione tutta protesa, nella sostanza, a dimostrare l’infondatezza della questione proposta: attraverso una lettura condotta non alla stregua della sola legislazione ordinaria, ma proprio dei principi costituzionali che presidiano la materia, le ordinanze si fondano, peraltro, sull’interpretazione contenuta nella pronuncia costituzionale n. 529 del 2000, proprio mentre riservano ad essa, sul piano della consistenza di quei principi, critiche severe. Né può essere ritenuto ammissibile un approccio alla giustizia costituzionale attraverso un’ordinanza, come quella delle sezioni unite rimettenti, che si chiude con l’esplicito invito al “rispetto delle reciproche attribuzioni”, come se alla Corte costituzionale fosse consentito affermare i principi costituzionali soltanto attraverso sentenze caducatorie e le fosse negato, in altri tipi di pronunce, interpretare le leggi alla luce della Costituzione.
- In tema di disciplina della custodia cautelare, menzionate, la sentenza n. 292/1998, l’ordinanza n. 429/1999; l’ordinanza n. 214/2000.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 303, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui impedisce di computare ai fini dei termini massimi di fase determinati dall’art. 304, comma 6, del codice di procedura penale, i periodi di detenzione sofferti in una fase o in un grado diverso da quelli in cui il procedimento è regredito. Più che motivare, infatti, la non manifesta infondatezza della questione che prospettano, le ordinanze di rimessione si propongono di dimostrare la coerenza con i parametri evocati dell’opposta soluzione, in una motivazione tutta protesa, nella sostanza, a dimostrare l’infondatezza della questione proposta: attraverso una lettura condotta non alla stregua della sola legislazione ordinaria, ma proprio dei principi costituzionali che presidiano la materia, le ordinanze si fondano, peraltro, sull’interpretazione contenuta nella pronuncia costituzionale n. 529 del 2000, proprio mentre riservano ad essa, sul piano della consistenza di quei principi, critiche severe. Né può essere ritenuto ammissibile un approccio alla giustizia costituzionale attraverso un’ordinanza, come quella delle sezioni unite rimettenti, che si chiude con l’esplicito invito al “rispetto delle reciproche attribuzioni”, come se alla Corte costituzionale fosse consentito affermare i principi costituzionali soltanto attraverso sentenze caducatorie e le fosse negato, in altri tipi di pronunce, interpretare le leggi alla luce della Costituzione.
- In tema di disciplina della custodia cautelare, menzionate, la sentenza n. 292/1998, l’ordinanza n. 429/1999; l’ordinanza n. 214/2000.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 303
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte