Ordinanza 244/2003 (ECLI:IT:COST:2003:244)
Massima numero 27850
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
30/06/2003; Decisione del
30/06/2003
Deposito del 15/07/2003; Pubblicazione in G. U. 23/07/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Custodia cautelare - Durata - Termine massimo - Decorrenza in caso di pluralità di ordinanze restrittive per fatti diversi, in rapporto di connessione qualificata - Asserito contrasto con il principio di definizione legislativa dei limiti massimi di custodia preventiva - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo penale - Custodia cautelare - Durata - Termine massimo - Decorrenza in caso di pluralità di ordinanze restrittive per fatti diversi, in rapporto di connessione qualificata - Asserito contrasto con il principio di definizione legislativa dei limiti massimi di custodia preventiva - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 297, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’articolo 12 della legge 8 agosto 1995, n. 332, sollevata in riferimento all’art. 13, ultimo comma, della Costituzione, in quanto disciplini, in caso di pluralità di ordinanze restrittive per fatti diversi in rapporto di connessione qualificata, la decorrenza del termine massimo di durata della custodia cautelare. Stando, infatti, alla formulazione di entrambi i dispositivi delle ordinanze di remissione, forse per un errore imputabile alla trascrizione, si censura una norma che non si ricava dal tenore letterale della disposizione censurata, alla quale viene così attribuita una portata prescrittiva che essa non possiede, potendosi ipotizzare – ai fini dell'individuazione dell’esatta consistenza del quesito proposto – che il remittente abbia voluto riproporre, nella sostanza, attraverso un dispositivo modulato alla stregua di quello dell’ordinanza che ha introdotto il giudizio di legittimità costituzionale deciso con la sentenza n. 89 del 1996, la medesima questione. Né a chiarire l’intendimento del remittente soccorrono le argomentazioni della parte motiva delle ordinanze, nella quale, tra incertezze e contraddizioni, può ipotizzarsi che sia stata, invece, ribadita l’enunciazione della sentenza n. 89 del 1996: senza che, tuttavia, in tal caso, vi fosse alcuna necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale, non essendo certo preclusa ai giudici comuni l’interpretazione della legge in conformità alla Costituzione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 297, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’articolo 12 della legge 8 agosto 1995, n. 332, sollevata in riferimento all’art. 13, ultimo comma, della Costituzione, in quanto disciplini, in caso di pluralità di ordinanze restrittive per fatti diversi in rapporto di connessione qualificata, la decorrenza del termine massimo di durata della custodia cautelare. Stando, infatti, alla formulazione di entrambi i dispositivi delle ordinanze di remissione, forse per un errore imputabile alla trascrizione, si censura una norma che non si ricava dal tenore letterale della disposizione censurata, alla quale viene così attribuita una portata prescrittiva che essa non possiede, potendosi ipotizzare – ai fini dell'individuazione dell’esatta consistenza del quesito proposto – che il remittente abbia voluto riproporre, nella sostanza, attraverso un dispositivo modulato alla stregua di quello dell’ordinanza che ha introdotto il giudizio di legittimità costituzionale deciso con la sentenza n. 89 del 1996, la medesima questione. Né a chiarire l’intendimento del remittente soccorrono le argomentazioni della parte motiva delle ordinanze, nella quale, tra incertezze e contraddizioni, può ipotizzarsi che sia stata, invece, ribadita l’enunciazione della sentenza n. 89 del 1996: senza che, tuttavia, in tal caso, vi fosse alcuna necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale, non essendo certo preclusa ai giudici comuni l’interpretazione della legge in conformità alla Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 297
co. 3
legge
08/08/1995
n. 332
art. 12
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte