Ordinanza 245/2003 (ECLI:IT:COST:2003:245)
Massima numero 27852
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
30/06/2003; Decisione del
30/06/2003
Deposito del 15/07/2003; Pubblicazione in G. U. 23/07/2003
Massime associate alla pronuncia:
27851
Titolo
Sanzioni amministrative - Sanzioni pecuniarie - Ipotesi di successione nel tempo di leggi diverse - Inapplicabilità della legge posteriore piú favorevole al responsabile della violazione (ovvero del principio del 'favor rei') - Asserita irragionevole disparità di trattamento rispetto al piú favorevole regime delle sanzioni amministrative tributarie e valutarie - Questioni identiche ad altre già rigettate - Assenza di profili ulteriori - Manifesta infondatezza.
Sanzioni amministrative - Sanzioni pecuniarie - Ipotesi di successione nel tempo di leggi diverse - Inapplicabilità della legge posteriore piú favorevole al responsabile della violazione (ovvero del principio del 'favor rei') - Asserita irragionevole disparità di trattamento rispetto al piú favorevole regime delle sanzioni amministrative tributarie e valutarie - Questioni identiche ad altre già rigettate - Assenza di profili ulteriori - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall’art. 7, comma 12, del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevedono che, se la legge in vigore al momento in cui fu commessa la violazione e quella posteriore stabiliscono sanzioni amministrative pecuniarie diverse, si applichi la legge più favorevole al responsabile della violazione nonché nella “parte di esclusione dell’applicazione del 'favor rei' alle sanzioni amministrative”. Non sono stati, infatti, proposti profili ulteriori rispetto a quelli già presi in esame dalla Corte nelle ordinanze n. 140 del 2002 e n. 501 del 2002, di manifesta infondatezza di identiche questioni sollevate dagli stessi rimettenti: in queste è stato affermato che in materia di sanzioni amministrative pecuniarie non è dato rinvenire, in caso di successione di leggi nel tempo, un vincolo costituzionale nel senso dell’applicazione della legge posteriore più favorevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore – nel rispetto del limite della ragionevolezza – modulare le proprie scelte secondo criteri di maggiore o minore rigore a seconda delle materie oggetto di disciplina. Né il differente e più favorevole trattamento non irragionevolmente riservato alla disciplina delle sanzioni amministrative tributarie e valutarie – materie di innegabile peculiarità – si presta ad essere messo a raffronto con la disciplina dettata dalle norme impugnate, né tantomeno ad essere esteso in via generale, trasformandosi da eccezione in regola.
- In tema di trattamento differenziato di violazioni analoghe commesse in tempi diversi, ricordata la citata ordinanza n. 140/2002.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall’art. 7, comma 12, del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevedono che, se la legge in vigore al momento in cui fu commessa la violazione e quella posteriore stabiliscono sanzioni amministrative pecuniarie diverse, si applichi la legge più favorevole al responsabile della violazione nonché nella “parte di esclusione dell’applicazione del 'favor rei' alle sanzioni amministrative”. Non sono stati, infatti, proposti profili ulteriori rispetto a quelli già presi in esame dalla Corte nelle ordinanze n. 140 del 2002 e n. 501 del 2002, di manifesta infondatezza di identiche questioni sollevate dagli stessi rimettenti: in queste è stato affermato che in materia di sanzioni amministrative pecuniarie non è dato rinvenire, in caso di successione di leggi nel tempo, un vincolo costituzionale nel senso dell’applicazione della legge posteriore più favorevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore – nel rispetto del limite della ragionevolezza – modulare le proprie scelte secondo criteri di maggiore o minore rigore a seconda delle materie oggetto di disciplina. Né il differente e più favorevole trattamento non irragionevolmente riservato alla disciplina delle sanzioni amministrative tributarie e valutarie – materie di innegabile peculiarità – si presta ad essere messo a raffronto con la disciplina dettata dalle norme impugnate, né tantomeno ad essere esteso in via generale, trasformandosi da eccezione in regola.
- In tema di trattamento differenziato di violazioni analoghe commesse in tempi diversi, ricordata la citata ordinanza n. 140/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/11/1981
n. 689
art. 1
co.
decreto legislativo
05/02/1997
n. 22
art. 52
co. 1
decreto legislativo
08/11/1997
n. 389
art. 7
co. 12
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte