Ordinanza 246/2003 (ECLI:IT:COST:2003:246)
Massima numero 27853
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
30/06/2003; Decisione del
30/06/2003
Deposito del 15/07/2003; Pubblicazione in G. U. 23/07/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Impiego pubblico - Pensioni - Termine quinquennale per la proposizione della domanda di pensione privilegiata ordinaria - Elevamento a dieci anni dalla cessazione dal servizio, in caso di morbo di parkinson e non anche in caso di sclerosi multipla - Asserita irragionevole disparità di trattamento - Questione già decisa nel senso della manifesta inammissibilità - Assenza di motivi nuovi - Manifesta inammissibilità.
Impiego pubblico - Pensioni - Termine quinquennale per la proposizione della domanda di pensione privilegiata ordinaria - Elevamento a dieci anni dalla cessazione dal servizio, in caso di morbo di parkinson e non anche in caso di sclerosi multipla - Asserita irragionevole disparità di trattamento - Questione già decisa nel senso della manifesta inammissibilità - Assenza di motivi nuovi - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 169, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione nella parte in cui stabilisce, al primo comma, che i pubblici dipendenti affetti da sclerosi multipla debbano presentare la domanda per l’ottenimento della pensione privilegiata entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, a differenza dei soggetti affetti dal morbo di Parkinson, per i quali è previsto, al secondo comma, l’innalzamento del suddetto termine da cinque a dieci anni. L’ordinanza di rimessione, infatti, pur soffermandosi dettagliatamente sugli aspetti diagnostici e clinici della sclerosi multipla, non aggiunge motivi di censura sostanzialmente nuovi o diversi da quelli già scrutinati con l’ordinanza n. 300 del 2001 e decisi nel senso della manifesta inammissibilità, affermandosi che “la scelta di prorogare i termini per l’una o per l’altra malattia, sulla base di sicuri dati scientifici, appartiene indubbiamente alla discrezionalità del legislatore”.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 169, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione nella parte in cui stabilisce, al primo comma, che i pubblici dipendenti affetti da sclerosi multipla debbano presentare la domanda per l’ottenimento della pensione privilegiata entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, a differenza dei soggetti affetti dal morbo di Parkinson, per i quali è previsto, al secondo comma, l’innalzamento del suddetto termine da cinque a dieci anni. L’ordinanza di rimessione, infatti, pur soffermandosi dettagliatamente sugli aspetti diagnostici e clinici della sclerosi multipla, non aggiunge motivi di censura sostanzialmente nuovi o diversi da quelli già scrutinati con l’ordinanza n. 300 del 2001 e decisi nel senso della manifesta inammissibilità, affermandosi che “la scelta di prorogare i termini per l’una o per l’altra malattia, sulla base di sicuri dati scientifici, appartiene indubbiamente alla discrezionalità del legislatore”.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
29/12/1973
n. 1092
art. 169
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte