Ordinanza 247/2003 (ECLI:IT:COST:2003:247)
Massima numero 27950
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  30/06/2003;  Decisione del  30/06/2003
Deposito del 15/07/2003; Pubblicazione in G. U. 23/07/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del tribunale di roma, sezione iv penale - Riproposizione di ricorso già giudicato improcedibile per tardività - Inammissibilità.

Testo
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma, sezione IV penale, in relazione alla deliberazione della Camera dei deputati escludente la sindacabilità di dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese da un deputato a organi di stampa, oggetto di un procedimento penale a carico dello stesso parlamentare. Con l'attuale ricorso, infatti, il Tribunale di Roma ripropone nei confronti della Camera dei deputati un conflitto di attribuzione già dichiarato improcedibile per tardività del deposito degli atti.

- Sull'esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti, sentenza citata n. 116/2003 e ordinanze n. 153, n. 188, n. 189 e n. 214/2003.

- In relazione alla stessa vicenda, v. ordinanza n. 264/2000 dichiarativa dell'inammissibilità di un primo ricorso per conflitto sollevato dal medesimo Tribunale di Roma, per carenza di elementi essenziali nell'atto introduttivo del giudizio; sulla improcedibilità di un secondo ricorso per conflitto per tardività del deposito, v. sentenza n. 172/2002.

Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  11/11/1999  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte