Ordinanza 249/2003 (ECLI:IT:COST:2003:249)
Massima numero 27854
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
30/06/2003; Decisione del
30/06/2003
Deposito del 15/07/2003; Pubblicazione in G. U. 23/07/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Incidente probatorio - Richiesta - Presentazione dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari e prima dell’inizio dell’udienza preliminare - Omessa previsione - Asserita violazione del diritto di azione e difesa e del principio di parità delle parti nel processo - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Incidente probatorio - Richiesta - Presentazione dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari e prima dell’inizio dell’udienza preliminare - Omessa previsione - Asserita violazione del diritto di azione e difesa e del principio di parità delle parti nel processo - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 392 e 393 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione in quanto non prevedono che la richiesta di incidente probatorio possa essere presentata anche dopo la scadenza del termine stabilito dall’art. 405, comma 2, del codice di procedura penale per la conclusione delle indagini preliminari e prima dell’inizio dell’udienza preliminare, durante la quale, invece, in applicazione della sentenza costituzionale n. 77 del 1994, è consentita la richiesta di incidente probatorio. Poiché la 'ratio' dell’estensione operata dalla sentenza n. 77 del 1994 va ricercata nell’esigenza di “garantire l’effettività del diritto delle parti alla prova” di fronte al pericolo della perdita irrimediabile della prova medesima – esigenza che può presentarsi, ed essere assicurata, anche tra la conclusione delle indagini e l’inizio dell’udienza preliminare –, consentire l’assunzione mediante incidente probatorio, dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari, di prove non esposte, invece, al rischio di irrimediabile dispersione comporterebbe, infatti, una profonda alterazione dei rapporti tra questa fase ed il giudizio, nonché una irragionevole dilatazione della durata delle indagini e quindi dei tempi del procedimento. In assenza del pericolo di perdita irrimediabile della prova, si rivelano prive di fondamento le censure prospettate in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione.
- Menzionate in termini, in relazione a questioni analoghe, le ordinanze n. 368/2002 e n. 118/2001.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 392 e 393 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione in quanto non prevedono che la richiesta di incidente probatorio possa essere presentata anche dopo la scadenza del termine stabilito dall’art. 405, comma 2, del codice di procedura penale per la conclusione delle indagini preliminari e prima dell’inizio dell’udienza preliminare, durante la quale, invece, in applicazione della sentenza costituzionale n. 77 del 1994, è consentita la richiesta di incidente probatorio. Poiché la 'ratio' dell’estensione operata dalla sentenza n. 77 del 1994 va ricercata nell’esigenza di “garantire l’effettività del diritto delle parti alla prova” di fronte al pericolo della perdita irrimediabile della prova medesima – esigenza che può presentarsi, ed essere assicurata, anche tra la conclusione delle indagini e l’inizio dell’udienza preliminare –, consentire l’assunzione mediante incidente probatorio, dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari, di prove non esposte, invece, al rischio di irrimediabile dispersione comporterebbe, infatti, una profonda alterazione dei rapporti tra questa fase ed il giudizio, nonché una irragionevole dilatazione della durata delle indagini e quindi dei tempi del procedimento. In assenza del pericolo di perdita irrimediabile della prova, si rivelano prive di fondamento le censure prospettate in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione.
- Menzionate in termini, in relazione a questioni analoghe, le ordinanze n. 368/2002 e n. 118/2001.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 392
co.
codice di procedura penale
n.
art. 393
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte