Ordinanza 251/2003 (ECLI:IT:COST:2003:251)
Massima numero 27859
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  30/06/2003;  Decisione del  30/06/2003
Deposito del 15/07/2003; Pubblicazione in G. U. 23/07/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Responsabilità civile - Circolazione dei veicoli soggetti a obbligo assicurativo - Azione per il risarcimento dei danni - Condizione di proponibilità - Asserito contrasto con il principio di eguaglianza e ragionevolezza, con il diritto di difesa e con il principio del giusto processo - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, censurato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, in quanto prevede che l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti può essere proposta solo dopo che siano trascorsi sessanta giorni dall'invio all'assicuratore, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, della richiesta risarcitoria da parte del danneggiato. Lungi dal costituire, infatti, un onere tale da vanificare o pregiudicare, attraverso una limitata dilazione temporale, la possibilità di agire in giudizio, la norma – già considerata legittima ad un precedente vaglio di costituzionalità (sentenza n. 24 del 1973) – è diretta ad evitare un eccesso nell'esercizio del diritto, a salvaguardia, non solo della posizione soggettiva della parte convenuta, ma anche di interessi generali che con tale diritto sostanzialmente non contrastano (così ord. n. 132 del 1983). Né la tutela di cui all'art. 24 Cost. comporta necessariamente l'assoluta immediatezza dell'esperibilità del diritto di azione, risultando, peraltro, viceversa, anche comprensiva del diritto di non essere inutilmente chiamati in giudizio; né – continuando il legislatore, anche dopo la novella dell'art. 111 Cost., a disporre di ampia discrezionalità in materia processuale – la tendenziale garanzia della maggiore celerità possibile dei processi può non tendere pur sempre ad una durata degli stessi che sia appunto "ragionevole", in rapporto anche alle altre tutele costituzionali in materia (tra le quali non risulta compresa quella del 'simultaneus processus', che si vorrebbe, invece, violata a causa della mancata possibilità, nella fattispecie, di celebrare un unico giudizio); né è dubitabile che proprio l'auspicata pronuncia additiva provocherebbe un'irragionevole differenziazione della posizione dei soggetti convenuti, in relazione ad un criterio meramente fattuale, legato al diverso momento della loro 'vocatio' in giudizio.

- In tema di effetti e di riflessi delle discipline del settore assicurativo, menzionata la sentenza n. 19/1975.

- Sulla non assoluta necessità dell'immediatezza dell'esperibilità del diritto di azione, citata la sentenza n. 276/2000.

- Sul rapporto tra tutela della ragionevole durata del processo ed altre tutele costituzionali in materia, citate le ordinanze n. 137 e n. 519/2002.

- Sul 'simultaneus processus' come espediente processuale, citata l'ordinanza n. 398/2000; sul fatto che la sua non attuabilità non riguarda il diritto di azione né quello di difesa, se la pretesa sostanziale può essere fatta valere nella competente sede giudiziaria, con pienezza di contraddittorio e di difesa, citata l'ordinanza n. 18/1999.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/1969  n. 990  art. 22  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte